Accolta l’istanza di una donna incapiente: decisiva la valutazione sulla meritevolezza e sull’assenza di dolo o colpa grave
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Il Tribunale di Cosenza, con decreto del 13 maggio 2026, ha concesso il beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente a una donna gravata da un’esposizione debitoria di circa 575mila euro. Il provvedimento è stato emesso dal giudice Marfia Maffei, che ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla legge.
L’istanza era stata presentata tramite l’avvocato Mauro Ruffolo, del Foro di Cosenza, all’Organismo di composizione della crisi dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza. Per la gestione della procedura era stata nominata l’avvocata Adele Bedini.
La decisione consente alla debitrice di ottenere la liberazione dai debiti non soddisfatti, dopo la valutazione della sua condizione economica e della condotta tenuta nella formazione dell’indebitamento.
Il debito nato da una fideiussione per l’impresa di famiglia
Il caso trae origine da una fideiussione omnibus rilasciata molti anni fa a garanzia di un finanziamento di circa 500mila euro contratto da una società amministrata dalla madre dell’istante. La donna era socia della società, ma non aveva mai ricoperto ruoli di amministrazione né prestato attività lavorativa al suo interno.
La società è stata poi dichiarata fallita. Da quel tentativo di sostegno all’impresa familiare è derivata una pesante esposizione debitoria a carico dell’istante, ulteriormente aggravata da due giudizi che hanno comportato l’esborso di ingenti spese legali.
Secondo quanto emerso dagli atti, il debito non nasceva da un vantaggio economico diretto ottenuto dalla donna, ma dal rilascio di una garanzia personale in favore della società di famiglia.
La valutazione sulla meritevolezza
Il Tribunale ha esaminato la domanda e la relazione particolareggiata dell’OCC, ritenendo sussistente il requisito della meritevolezza. In particolare, il giudice ha escluso la presenza di atti in frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.
Nel decreto viene valorizzata la ricostruzione contenuta nell’istanza dell’avvocato Ruffolo e nella relazione del gestore, avvocata Bedini. Da tali atti è emersa una condotta riconducibile, al più, a una colpa lieve, non ostativa alla concessione del beneficio.
Il Tribunale ha tenuto conto del contesto in cui era maturata la garanzia: una situazione familiare di difficoltà, il tentativo di salvare l’impresa e la pressione derivante dalla necessità di ottenere la linea di credito. La fideiussione, secondo la ricostruzione accolta, era stata rilasciata come condizione necessaria per il finanziamento.
Il peso dell’affectio familiae
Nel caso esaminato, la donna aveva assunto una semplice obbligazione di garanzia per un debito altrui. Il Tribunale ha considerato il ruolo dell’affectio familiae, cioè il legame familiare che aveva spinto l’istante a sostenere l’impresa amministrata dalla madre.
L’operazione era finalizzata al tentativo di salvare un’attività che versava in crisi di liquidità e che dava lavoro a circa 30 dipendenti. Il successivo fallimento della società ha trasformato quella garanzia in un debito rilevante, che la donna non è stata in grado di sostenere.
La decisione conferma che l’accesso all’esdebitazione non è riservato soltanto a chi sia stato travolto da eventi eccezionali, come malattie, licenziamenti o crisi settoriali. Può riguardare anche chi abbia contratto debiti per necessità o condizionamenti esterni, purché la condotta non sia fraudolenta, gravemente colposa o irragionevole.
Reddito minimo e assenza di utilità rilevanti per i creditori
L’altro profilo valutato dal giudice riguarda la condizione economica dell’istante. La donna percepisce un reddito derivante da tirocinio di inclusione sociale.
Il Tribunale ha affrontato anche il tema delle cosiddette utilità rilevanti, cioè delle somme eventualmente disponibili per i creditori ai fini dell’accesso alla procedura di esdebitazione dell’incapiente.
Sul punto, il giudice ha condiviso l’impostazione dell’OCC e dell’istanza difensiva: i redditi dei familiari, nel caso specifico quello del marito, non concorrono direttamente a formare la base di calcolo per verificare il superamento della soglia, ma devono essere considerati perché contribuiscono al mantenimento della famiglia e riducono le spese che la sovraindebitata deve sostenere.
Dalla relazione dell’OCC era emersa una eccedenza di circa 183 euro mensili. Il Tribunale ha però ritenuto tale importo non significativo come utilità distribuibile ai creditori, anche considerando l’alternativa della liquidazione controllata e i relativi costi.
Alla luce della documentazione prodotta, della relazione del gestore e della situazione personale ed economica dell’istante, il Tribunale di Cosenza ha quindi accordato il beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente.




