La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Massimo Rizzuti contro l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Cosenza, il 17 settembre 2025, aveva rigettato la richiesta di riesame relativa a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

Il provvedimento contestato nasce dall’ordinanza del Gip del Tribunale di Castrovillari dell’8 luglio 2025, con cui era stato disposto il sequestro di denaro e/o beni nella disponibilità degli indagati fino alla concorrenza di 16.764.849 euro, somma indicata come profitto dei reati ipotizzati come associazione per delinquere finalizzata a reati fiscali e autoriciclaggio. Il sequestro, secondo quanto riportato in sentenza, doveva essere eseguito pro quota, “in parti uguali per ciascun concorrente”. Il riesame era stato proposto anche nell’interesse di Giovanni Rizzuti, Antonio Rizzuti e Serafina Santoro.

Davanti alla Suprema Corte, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in assenza di richiesta di trattazione orale. In udienza, il sostituto procuratore generale Paolo A. M. Fiore aveva chiesto di dichiarare l’inammissibilità; la difesa, con l’avvocato Antonio Giovanni Fusaro del foro di Cosenza, aveva insistito per l’accoglimento.

I motivi del ricorso

Massimo Rizzuti aveva articolato quattro censure. In sintesi, sosteneva che non fosse stato rispettato il termine previsto per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame; contestava poi la motivazione del decreto che aveva autorizzato intercettazioni telefoniche (con richiesta di inutilizzabilità); metteva in discussione i presupposti del sequestro sul piano del fumus (anche in relazione alla ricostruzione di una presunta “società di fatto” e al sistema di società ritenute fittizie) e infine deduceva l’assenza di un concreto periculum in mora, cioè del rischio attuale che avrebbe giustificato l’anticipazione dell’effetto ablativo.

La decisione della Cassazione

Per la Cassazione, il ricorso è risultato privo della necessaria specificità e, comunque, manifestamente infondato, perché – si legge – riproponeva tesi già sottoposte al riesame e già affrontate dal Tribunale con motivazione ritenuta adeguata.

Sul tema dei termini, la Corte rileva che il ricorrente finiva per rimettere in discussione l’indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui, nelle misure cautelari reali, il termine per la decisione decorre dalla ricezione degli atti e non dalla presentazione dell’istanza, richiamando l’esigenza della completezza della trasmissione.

Quanto alle intercettazioni, la Suprema Corte giudica la censura generica e ribadisce che non basta invocare l’inutilizzabilità senza indicarne la decisività, secondo la logica della cosiddetta “prova di resistenza”. Inoltre, viene richiamato il passaggio in cui il Tribunale del Riesame aveva ritenuto non apparente la motivazione del decreto autorizzativo.