Un primo e significativo passo in avanti per l’introduzione di una soglia retributiva di garanzia nel settore dei contratti pubblici regionali. La proposta di legge sulla tutela della retribuzione minima salariale negli appalti della Regione Calabria ha completato il suo primo esame all'interno della commissione Sanità, aprendo la strada a un nuovo modello di tutela per i lavoratori impiegati nei servizi pubblici, nella sanità e negli enti strumentali.

L'impianto della norma: la soglia dei nove euro

A illustrare i dettagli del provvedimento è il consigliere regionale e segretario questore Ferdinando Laghi, primo firmatario dell'iniziativa. La proposta introduce, per la prima volta nell'ordinamento regionale, una soglia retributiva minima tabellare pari a nove euro lordi l'ora per il personale impiegato negli appalti e nelle concessioni della Regione, delle aziende sanitarie, delle agenzie e di tutti gli enti collegati.

«La soglia dei nove euro opera come un livello minimo di garanzia – evidenzia Laghi –: si applica ai trattamenti oggi più bassi, mentre i contratti collettivi che già assicurano retribuzioni superiori restano pienamente salvaguardati. È, praticamente, un pavimento sotto il quale nessuno può scendere». Il meccanismo operativo si fonda sull'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36 del 2023), imponendo alle stazioni appaltanti di indicare il contratto collettivo più pertinente e di verificare il rispetto della soglia minima oraria.

Il confronto con la Consulta: il modello pugliese

Un aspetto centrale della proposta riguarda la sua tenuta giuridica e costituzionale. L’impianto normativo calabrese ricalca infatti il modello adottato dalla Regione Puglia — il cui ricorso da parte del Governo è stato dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza 188 del 2025 —, differenziandosi nettamente dalla legge della Regione Toscana, bocciata invece dalla Consulta con la sentenza 60 del 2026 a causa dell'incidenza sui criteri di valutazione delle offerte in gara.

«Il senso della norma è di natura retributiva ed etica – sottolinea Laghi – e per questo non incide sui criteri di concorrenza, riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato».