Nelle motivazioni del proscioglimento dei 29 imputati, il giudice di Roma spiega che il gesto rientra nell’articolo 5 della legge Scelba, ma nel caso concreto non emergeva un pericolo attuale di ricostituzione del partito fascista né propaganda d’odio
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Il gup di Roma Chiara Miraglia ha depositato le motivazioni della sentenza con cui, il 20 febbraio 2026, ha prosciolto 29 persone, in gran parte militanti o simpatizzanti dell’area di CasaPound, indagate per i saluti romani compiuti durante la commemorazione del 7 gennaio 2024 davanti all’ex sede del Msi di via Acca Larentia. L’inchiesta della Procura di Roma contestava la violazione delle leggi Scelba e Mancino.
Il punto centrale delle motivazioni è netto: per il giudice, “la chiamata del presente” e il saluto romano richiamano certamente la liturgia delle adunanze fasciste e dunque rientrano nell’orbita dell’articolo 5 della legge Scelba. Ma questo, da solo, non basta a far scattare automaticamente il reato. Serve infatti, caso per caso, una verifica concreta sulla presenza di elementi idonei a rendere reale il pericolo di emulazione e di ricostituzione del partito fascista. Nel caso esaminato, secondo il gup, questo pericolo non c’era.
Nelle 14 pagine della sentenza, il giudice osserva che la cerimonia del 7 gennaio 2024 si è risolta in un rituale che si ripete da anni, senza nuovi contenuti politici. La definisce una commemorazione con finalità esclusivamente memoriale, non accompagnata da simboli di partito, comizi o altre iniziative di propaganda, e sottolinea che non ha diffuso messaggi violenti o discriminatori, né ha generato disordini o tensioni sociali, come attestato anche dal monitoraggio della polizia giudiziaria.
Il gup precisa anche che la natura commemorativa, da sola, non neutralizza automaticamente il reato, ma può essere valutata insieme agli altri elementi di contesto. In questo caso pesa, secondo il giudice, il fatto che la commemorazione riguardasse fatti del 1978, quindi risalenti a quasi cinquant’anni fa, senza una proiezione concreta verso un progetto politico attuale. Anche la partecipazione di oltre mille persone non è stata ritenuta decisiva, perché il dato numerico, isolatamente considerato, non basta a dimostrare la sussistenza del pericolo richiesto dalla norma.
Tra gli altri elementi valorizzati nelle motivazioni c’è il contesto materiale dell’evento. Il giudice evidenzia che i partecipanti indossavano abiti normali, che il luogo della commemorazione coincide con il luogo dell’eccidio ma non ha una connessione diretta con l’esperienza storica e ideologica del Ventennio, e che non si tratta di uno spazio tale da attirare un numero indistinto di persone potenzialmente influenzabili. Viene inoltre osservato che, pur essendo stata organizzata logisticamente da CasaPound, la commemorazione non presentava simboli o vessilli del movimento.
Le motivazioni escludono anche la configurabilità della legge Mancino. Secondo il gup, dagli elementi acquisiti non emerge che la riunione abbia diffuso contenuti riconducibili a odio razziale, discriminazione etnica o propaganda suprematista. Né risulterebbe provato, nella valutazione del giudice, che CasaPound possa essere ricondotta in modo automatico all’alveo delle associazioni che perseguono in modo strutturale finalità discriminatorie o violente. Su questo punto, la sentenza richiama anche precedenti giudiziari recenti, compreso il contenzioso civile con Meta e una decisione del Tribunale di Bari.
La conclusione del giudice è quindi che, nell’ambito della cerimonia oggetto del procedimento, non vi sia stata alcuna affermazione di contenuti discriminatori o lesivi della dignità umana, e che il contesto complessivo non consenta di ritenere integrato né il reato previsto dalla legge Scelba né quello previsto dalla legge Mancino. Una motivazione che riapre inevitabilmente il dibattito sul confine tra gesto simbolico, commemorazione e rilevanza penale del saluto romano

