L'obbligo imposto agli espositori di una fiera editoriale nasce dall'autonomia organizzativa di un soggetto privato, non da un potere pubblico esercitato direttamente contro il cittadino comune. Restano, però, dubbi sull’efficacia dello strumento
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La decisione degli organizzatori di Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria promossa dall’Associazione Italiana Editori, di richiedere agli espositori una autocertificazione di adesione ai valori costituzionali della Repubblica e di ripudio del fascismo e di ogni forma di totalitarismo ha riacceso una polemica molto italiana: quella sul confine tra antifascismo e censura.
Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. Giorgia Meloni ha parlato di «cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista», sostenendo che in una società democratica questo si chiama semplicemente «censura». Sulla stessa linea Roberto Vannacci, secondo cui la libertà di espressione garantita dalla Costituzione non potrebbe essere subordinata ad alcun “patentino”, né di antifascismo né di altro tipo.
Il punto, però, è che nel linguaggio del dibattito pubblico la parola «censura» viene spesso usata in modo generico, come sinonimo di esclusione, discriminazione o ostilità ideologica. Nel diritto costituzionale, invece, essa ha un significato più preciso. E proprio da qui conviene partire.
La prima distinzione da tenere ferma è quella dei tra rapporti tra Stato e cittadino e rapporti tra soggetti privati. La libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21 della Costituzione nasce anzitutto come libertà nei confronti del potere pubblico: serve a impedire che lo Stato sottoponga le opinioni a controlli preventivi, autorizzazioni, divieti arbitrari o sequestri fuori dai casi previsti dalla legge. In altre parole, il bersaglio storico dell’art. 21 è il potere censorio dell’autorità, non la libertà di un soggetto privato di scegliere con chi associarsi, a chi concedere uno spazio, quali condizioni porre per partecipare a una propria iniziativa.
Da questo punto di vista, Più libri più liberi non è un organo dello Stato, ma un evento promosso da una associazione privata. Se l’organizzatore stabilisce un regolamento di accesso per gli espositori, esercita una facoltà che discende dalla propria autonomia associativa e organizzativa, oltre che dalla libertà di iniziativa economica. Non sta esercitando un potere pubblicistico, e dunque non sta realizzando, in senso tecnico, una censura costituzionalmente rilevante.
La differenza non è formale, ma sostanziale. Se fosse lo Stato a subordinare la possibilità di pubblicare libri, diffondere idee, partecipare alla vita culturale, a una dichiarazione ideologica preventiva, il problema costituzionale sarebbe enorme. Ma qui non siamo davanti a un’autorizzazione pubblica necessaria per esercitare la libertà di espressione. Siamo davanti, piuttosto, a una condizione di partecipazione a una manifestazione specifica, facoltativa, organizzata da un soggetto privato. Nessuna casa editrice viene privata del diritto di pubblicare, distribuire o vendere libri. Nessuno viene imbavagliato. Chi non condivide quella clausola può non aderire alla fiera e continuare a operare altrove, attraverso altri canali, altre iniziative, altri spazi.
Questo non significa che ogni scelta di esclusione compiuta da un soggetto privato sia automaticamente immune da critiche. Una fiera editoriale è anche un luogo di visibilità pubblica, di legittimazione culturale, di selezione simbolica. E dunque è perfettamente legittimo discutere se una certa clausola sia opportuna, utile, persuasiva o controproducente. Ma una critica di opportunità non può essere trasformata, senza forzature, in una denuncia di censura costituzionale.
C’è poi un secondo aspetto, ancora più importante. Il contenuto dell’autocertificazione non riguarda l’adesione a un programma politico di parte, né l’accettazione di una specifica linea culturale o editoriale. Riguarda il riconoscimento di principi che appartengono alla grammatica costituzionale della Repubblica. L’antifascismo, in Italia, non è semplicemente una postura ideologica collocabile alla pari delle altre nello spazio pubblico: è uno degli elementi storici e normativi da cui la Repubblica nasce. Lo dimostra, in modo emblematico, la XII disposizione transitoria e finale, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
Naturalmente, anche qui occorre una precisazione. Non ogni opinione discutibile, provocatoria o revisionista integra di per sé una violazione costituzionale. In uno Stato liberale e pluralista, la libertà di espressione comprende anche idee urtanti, sgradite e perfino offensive, finché non oltrepassino i limiti fissati dall’ordinamento. Ma altra cosa è sostenere che il ripudio del fascismo sia una preferenza politica qualsiasi, imposta arbitrariamente da una parte all’altra. Questa posizione non coglie la specificità del costituzionalismo repubblicano italiano, costruito proprio sul rifiuto dell’esperienza fascista come negazione delle libertà politiche, del pluralismo e della dignità della persona.
In questo senso, chiedere a chi partecipa a una fiera privata di dichiarare la propria compatibilità con i valori costituzionali non equivale a sindacare il contenuto di ogni libro pubblicato, né a introdurre un controllo preventivo sulle opinioni. Il punto non è il vaglio ideologico dell’attività editoriale, ma la definizione dell’identità pubblica di un evento culturale da parte di chi lo organizza.
Resta, semmai, una domanda politica e culturale, non strettamente giuridica: strumenti come il cosiddetto “patentino antifascista” sono davvero il modo migliore per difendere i valori costituzionali? E qui il dubbio è legittimo. Perché una democrazia matura si difende certamente anche attraverso scelte simboliche nette, ma soprattutto attraverso la forza delle sue istituzioni, l’applicazione delle leggi esistenti, la vigilanza contro le organizzazioni e le condotte che ricadono nei divieti dell’ordinamento, e una robusta educazione costituzionale diffusa.
Il rischio, altrimenti, è duplice. Da un lato, si finisce per attribuire a una dichiarazione formale un valore quasi salvifico che non possiede. Dall’altro, si offre ai polemisti l’occasione di presentarsi come vittime di una repressione che, sul piano giuridico, repressione non è. E questo effetto paradossale può indebolire proprio la causa che si vorrebbe rafforzare.
La conclusione, allora, dovrebbe essere sobria. Chiamare «censura» la scelta di un organizzatore privato di subordinare la partecipazione a una propria manifestazione all’accettazione dei principi antifascisti della Costituzione è, dal punto di vista tecnico-giuridico, improprio. Si può discutere se quella scelta sia saggia, efficace o politicamente utile. Ma non la si può confondere con la censura in senso costituzionale, che è altra cosa e che riguarda, propriamente, l’esercizio del potere pubblico contro la libera circolazione delle idee.
In una democrazia costituzionale, del resto, la libertà di espressione è un bene essenziale proprio perché non coincide con il diritto a essere ospitati da chiunque, in qualunque contesto e a qualunque condizione. Così come l’antifascismo repubblicano non può ridursi a una formula rituale, allo stesso modo la censura non può essere evocata ogni volta che un soggetto privato compie una scelta selettiva discutibile o divisiva. La serietà del lessico giuridico serve anche a questo: a distinguere le compressioni reali della libertà dalle controversie, pur aspre, che appartengono al normale conflitto di una società aperta.


