Quello che dice (realmente) la sentenza d’appello contro Occhiuto
Ecco cosa dice (realmente) la sentenza contro il Comune di Cosenza (e Mario Occhiuto). La Corte di Appello di Catanzaro seconda sezione civile presieduta dalla dottoressa Carmela Ruberto, con sentenza n. 770 pubblicata il 10 aprile scorso, ha rigettato l’appello proposto dal comune di Cosenza avverso la sentenza n. 53/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza
Ecco cosa dice (realmente) la sentenza contro il Comune di Cosenza (e Mario Occhiuto).
La Corte di Appello di Catanzaro seconda sezione civile presieduta dalla dottoressa Carmela Ruberto, con sentenza n. 770 pubblicata il 10 aprile scorso, ha rigettato l’appello proposto dal comune di Cosenza avverso la sentenza n. 53/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza il 9 febbraio del 2018, condannando lo stesso comune appellante al pagamento delle spese in favore dell’appellata.
La ricostruzione della vicenda giudiziaria
I giudici di secondo grado hanno accolto solo il secondo motivo di appello, statuendo che il credito vantato dal sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto verso il comune, pari a 78.713 euro, va considerato al netto delle ritenute fiscali.
La vicenda giudiziaria definita in secondo grado dalla Corte pone fine per il momento alla vicenda che ha coinvolto il sindaco di Cosenza a seguito dell’atto di pignoramento presso terzi instaurato da Equitalia nei confronti dello stesso sindaco in qualità di debitore e del Comune di Cosenza quale terzo pignorato.
Comune di Cosenza terzo pignorato
La Corte d’Appello di Catanzaro in buona sostanza ha confermato la sentenza di primo relativa al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo che la creditrice Agenzia delle Entrate aveva promosso in danno del comune di Cosenza che, in sede di dichiarazione ex art 547 del codice di procedura civile, a seguito del richiamato pignoramento presso terzi, si era limitato ad eccepire la impignorabilità dell’indennità di sindaco.
La Corte, quindi, è pervenuta alla decisione motivandola che il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo non è finalizzato a statuire sulla pignorabilità o meno delle somme sottoposte a pignoramento, ma solo alla verifica della sussistenza del credito ed alla sua entità. Ed inoltre che tutte le questioni relative alla pignorabilità delle somme dovevano essere proposte dal debitore con il giudizio di opposizione, ex art. 615 del codice di procedura civile. E che ancora potrebbe essere proposta.
Il caso Mario Occhiuto è ancora aperto
L’unico soggetto, dunque, legittimato a dolersi dell’iniziativa intrapresa dall’Agenzia delle Entrate era solo il sindaco (debitore) di Cosenza Mario Occhiuto, che invece è rimasto contumace (non si è costituito) anche in appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Certamente la parola fine all’intricata vicenda giudiziaria deve essere ancora scritta. (a. a.)