“Gentlemen 2”, «non c’è prova dell’accordo su droga e armi»
Si parla della posizione di Fiorello Abbruzzese. La difesa, rappresentata dagli avvocati Enzo Belvedere e Alessandro Diddi, nel dicembre del 2023 aveva ottenuto l'annullamento con rinvio di due capi d'accusa
La Cassazione ha depositato le motivazioni riguardo la posizione di Fiorello Abbruzzese, uno dei principali imputati dell’inchiesta antimafia denominata “Gentlemen 2“. Lo scorso 1 dicembre, gli ermellini avevano annullato con rinvio l’ordinanza di conferma del Riesame relativamente a due capi d’imputazione. Il primo era relativo alla presunta importazione di 50 chili di cocaina dal Sud America, che sarebbe passata anche dalla Germania, e infine arrivata in Italia. Nel secondo capo d’imputazione si parla invece di un presunto acquisto di armi dall’estero attraverso un intermediario greco, Nikolaos Liarakos.
Fiorello Abbruzzese è tra i 24 indagati che sono stati attinti da un’ordinanza cautelare lo scorso mese di giugno, quando la Dda di Catanzaro aveva fatto scattare il blitz contro il narcotraffico nella Piana di Sibari e non solo. Le motivazioni del capo 1 della rubrica imputativa, ovvero quello della presunta associazione dedita al narcotraffico, sono state condivise dalla Cassazione così come un’altra imputazione circa la presunta la presunta compravendita di un chilo di cocaina che coinvolgerebbe anche Enea Imeraj e Nikolas Liarakos.
Droga importata? Manca la prova
La parte su cui il tribunale del Riesame dovrà esprimersi riguarda una questione sollevata dalla difesa sulla la richiesta di riqualificazione della condotta in tentativo di importazione di sostanze stupefacenti che i giudici del Tdl di Catanzaro avevano rigettato, affermando che il delitto si era perfezionato con l’accordo.
Per la sesta sezione penale della Cassazione «tale affermazione, oltre a non essere accompagnata da alcuna ulteriore argomentazione illustrativa degli elementi indiziari da cui è stata desunta la conclusione dell’accordo, risulta in contrasto con alcuni aspetti della ricostruzione dell’episodio dai quali, come dedotto dal ricorrente, sembrerebbe emergere un diverso ruolo di Liakaros, non quale diretto fornitore della sostanza stupefacente, ma come intermediario nel suo acquisto. L’ordinanza appare, infatti, connotata da ambiguità nella ricostruzione di detto ruolo in quanto, mentre in alcune parti sembrerebbe riferirsi ad un accordo raggiunto per la cessione dei 50 kg di cocaina, in altra parte sembra, invece, delineare un ruolo di intermediario di Liakaros laddove si afferma che questo “si stava occupando dell’acquisto della sostanza stupefacente all’estero”».
«Tale ambiguità – secondo la Cassazione – emerge anche dalle conversazioni in cui lo stesso Liakaros affermava di non avere ancora inviato i soldi in Sudamerica a causa delle difficolta di spedizione via mare della sostanza stupefacente e che avrebbe restituito i 52.500 euro inviati da Giovanni Rosario Fuoco e trattenuto i 210.000 euro inviati dal sodalizio Abbruzzese-Forastefano per poterne disporre immediatamente – così afferma il Tribunale – laddove si fosse presentata l’occasione di dare seguito alla spedizione del carico. In realtà il progetto di importazione della cocaina dal Sudamerica non aveva alcun seguito e a questo si sostituiva la negoziazione dei 35 kg di cocaina – corredata, a differenza della prima, dall’invio di fotografie della sostanza stupefacente – da importare dalla Spagna».
Armi in Italia
Non vi sarebbe prova neanche del tentativo di importare armi in Italia. Sul punto la sesta sezione penale si esprime così: «L’ordinanza impugnata, con argomentazioni meramente assertive, distoniche rispetto ai principi sopra affermati e, peraltro, non collimanti con il contenuto delle conversazioni, ha affermato che da queste sono desumibili gravi indizi del compimento di “atti idonei ad importare e raccogliere nel territorio dello Stato italiano le armi anche da guerra, e anche clandestine detenute da Liakaros” e della disponibilità di armi da parte del sodalizio, particolare, questo, ininfluente ai fini della configurabilità del reato».
Come dedotto dalla difesa di Fiorello Abbruzzese, «il Tribunale ha, tuttavia, omesso di considerare che dal contenuto delle conversazioni trascritte sembrerebbe emergere il mero interesse dell’Abbruzzese all’acquisto di armi corte del tipo delle pistole “glock silenziate” di cui Liakaros aveva inviato le foto, e, dunque, l’incarico a quest’ultimo di reperire solo tale tipo di armi. A fronte, dunque, di una richiesta dal contenuto meramente esplorativo (si veda, ad esempio il brano in cui Abbruzzese scriveva a Liakaros “..si amico vedi tutta roba così come quella che ti a detto I amico…”) e in assenza di indicazioni relative, ad esempio, allo specifico tipo di armi disponibili offerte in vendita o al loro quantitativo e prezzo, non è dato comprendere da quali elementi il Tribunale abbia desunto la serietà della trattativa e la sua concreta idoneità a procurare la disponibilità delle armi». Fiorello Abbruzzese è difeso dagli avvocati Enzo Belvedere e Alessandro Diddi.