La Cassazione ha annullato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva dato ragione al detenuto Antonio Abbruzzese, disponendo per lui – pur sottoposto al regime differenziato del 41 bis – la disponibilità del fornelletto a gas e degli utensili da cucina per l’intera giornata, al pari dei detenuti “comuni”.

Il caso nasce dal reclamo presentato da Abbruzzese contro una precedente decisione del Magistrato di sorveglianza di Milano (7 marzo 2025), che aveva respinto la richiesta ritenendo legittima la disciplina interna dell’istituto di Opera: fornelletto e materiale per la cottura utilizzabili solo in fasce orarie predeterminate. Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza dell’11 luglio 2025, aveva invece accolto il reclamo, arrivando anche a disapplicare parti della circolare ministeriale del 2 ottobre 2017 e ordinando alla direzione del carcere di consentire l’uso degli utensili “senza limitazioni orarie”.

Contro quell’ordinanza ha fatto ricorso il Ministero della Giustizia, tramite l’Avvocatura dello Stato, sostenendo che la previsione di fasce orarie non nega il diritto alla cottura dei cibi ma ne disciplina le modalità, e che eventuali differenze di trattamento possono essere giustificate da esigenze organizzative e di sicurezza rimesse alla valutazione dell’amministrazione penitenziaria. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento senza rinvio, contestando al Tribunale una motivazione ritenuta non effettiva nel giudicare “esorbitante” la scelta di fissare finestre orarie per la cottura.

Ricorso accolto sulle disposizioni interne

La prima Sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati, ribadendo il principio per cui le disposizioni interne che fissano fasce orarie per cucinare sono legittime se incidono solo sulle modalità di esercizio del diritto e non sulla sua esistenza. La Corte ha ricordato anche che una disciplina differenziata tra detenuti al 41 bis e detenuti comuni è possibile solo se sorretta da ragioni concrete: logistiche, tecniche, organizzative, legate ad esempio ai livelli di controllo, alla gestione delle attività interne e alle esigenze di vigilanza.

Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha sostenuto che mancassero giustificazioni organizzative, ma nello stesso provvedimento aveva riportato elementi che, invece, richiamavano proprio esigenze di vigilanza e gestione connesse alla maggiore pericolosità dei detenuti in 41 bis e alla diversa organizzazione della loro giornata. Da qui la conclusione: la decisione del Tribunale avrebbe finito per invadere un terreno riservato all’amministrazione, sostituendo una propria scelta organizzativa a quella della direzione dell’istituto, senza dimostrare che la regolamentazione adottata fosse discriminatoria o vessatoria.

Per questo la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, ritenendo non necessario un nuovo giudizio.

La situazione di Antonio Abbruzzese

Nel quadro personale, Antonio Abbruzzese detto “Tonino”, indicato come appartenente alla famiglia “Banana”, è detenuto da anni in 41 bis. Sta scontando 12 anni di carcere nell’inchiesta “Rango-zingari”, pena che – secondo l’aggiornamento – è prossima alla conclusione. A suo carico risultano inoltre due condanne a 8 anni ciascuna nei processi Frontiera (estorsioni mafiose ai titolari dei locali della movida tirrenica cosentina) e Gentlemen (narcotraffico).