Si chiude con il rigetto in Cassazione la causa avviata da una lavoratrice contro l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza per presunti danni collegati
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La Cassazione ha chiuso la vicenda giudiziaria tra una dipendente dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza e l’ente datore di lavoro, nata da un contenzioso per presunto demansionamento e richieste risarcitorie collegate.
La lavoratrice, in servizio nell’Asp di Cosenza (prima come coadiutore amministrativo categoria B e dal 2003 come assistente amministrativo categoria C), aveva agito sostenendo di essere stata dequalificata a partire dall’1 febbraio 2003. Nel ricorso aveva chiesto l’accertamento del demansionamento, la riassegnazione a mansioni coerenti con l’inquadramento, oltre al risarcimento dei danni, compreso quello alla salute che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe derivato anche da una condotta riconducibile a mobbing.
In primo grado, il Tribunale di Cosenza aveva escluso il mobbing ma ritenuto provato il demansionamento. Per questo aveva ordinato all’azienda sanitaria di assegnare la dipendente alle mansioni della qualifica e aveva condannato l’Asp al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati in complessivi 63.125,51 euro, con una quantificazione parametrata a un danno biologico calcolato su un quarto del 40% secondo le tabelle del Tribunale di Milano e con un incremento del 15% a titolo di danno morale.
La vicenda era poi arrivata in Corte d’Appello a Catanzaro, dove erano stati riuniti gli appelli di entrambe le parti. I giudici di secondo grado avevano rigettato l’appello della lavoratrice e accolto quello dell’Asp, riformando la decisione di primo grado e disponendo l’integrale rigetto del ricorso introduttivo.
A quel punto, la dipendente ha proposto ricorso in Cassazione con cinque motivi. Tra le doglianze, la difesa aveva sostenuto che l’appello dell’Asp fosse stato tardivo, che ci fosse stata un’errata applicazione delle regole sull’onere della prova in tema di demansionamento e che la Corte d’Appello avesse omesso di valutare alcune censure, oltre a contestare la lettura delle mansioni svolte e a richiamare, come elemento rilevante, l’assenza di un personal computer che avrebbe costretto la lavoratrice a redigere gli atti a mano. La Suprema Corte ha però rigettato il ricorso.

