Il titolare di un’agenzia di scommesse priva di concessione deve dimostrare di aver riversato al bookmaker estero le somme incassate. In mancanza di tale prova, l’intera raccolta può essere considerata ricavo d’impresa e sottoposta a tassazione.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in una decisione che, come riportato da Agipronews, riguarda non solo l’Imposta Unica sui Concorsi Pronostici e sulle Scommesse, ma anche le imposte sui redditi (Irpef), l’Iva e l’Irap.

La vicenda nasce dal ricorso del titolare di un centro di raccolta scommesse in Calabria, attivo per conto di un bookmaker internazionale, che aveva impugnato un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate relativo all’anno d’imposta 2013. L’atto si fondava anche su una determinazione induttiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), che aveva calcolato la base imponibile dell’Imposta Unica prendendo a riferimento la raccolta media delle scommesse nella provincia in cui operava la ricevitoria.

Il contribuente sosteneva che i proventi dell’attività consistessero esclusivamente nelle provvigioni riconosciute dal bookmaker e che, dunque, solo tali importi potessero essere assoggettati a imposizione.

La Corte di Cassazione, confermando la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Reggio Calabria, ha respinto questa tesi. Secondo i giudici, “la sottrazione degli incassi all’Imposta unica sulle scommesse, unita all’inerzia del gestore circa la dimostrazione del loro riversamento al bookmaker, finisce con il neutralizzare la natura originaria delle somme stesse, che così assurgono a generici ricavi d’impresa, tuttavia non dichiarati”.

In altri termini, non è sufficiente affermare di percepire solo le provvigioni: se non si dimostra di aver effettivamente trasferito gli incassi al bookmaker, l’intera somma può essere qualificata come reddito imponibile.

La Suprema Corte ha inoltre ribadito che “la base imponibile sottratta, accertata ai fini dell’Imposta unica, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap”.

Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate può utilizzare gli accertamenti relativi all’Imposta Unica – anche se fondati su calcoli induttivi dell’Adm – per determinare le imposte dirette e l’Iva dovute dal contribuente, assumendo come riferimento gli importi effettivamente incassati dal gestore, a prescindere dal loro eventuale versamento al bookmaker.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali e di ulteriori somme in favore dell’Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità dell’operato dell’amministrazione finanziaria.