Definitiva la condanna di Salvatore La Cava dopo la sentenza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione
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Jorge Franganillo
La Cassazione chiude le porte al ricorso del reggino Salvatore La Cava, condannato in via definitiva a 4 anni e 18mila euro di multa per detenzione di droga ai fini di spaccio. Con un’ordinanza della Settima sezione penale, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di impugnazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva confermato la decisione del Tribunale di Cosenza.
La condanna e la tesi dei giudici di merito
Secondo i giudici, la responsabilità non si reggeva sul solo dato ponderale, ma su una valutazione complessiva di più elementi: il tentativo dell’imputato di disfarsi dello stupefacente, la sua presenza lontano dal luogo di residenza e i precedenti penali specifici. Su questa base, la Corte d’Appello aveva anche escluso la riqualificazione nella lieve entità (articolo 73, comma 5), ritenendo che gli indici emersi indicassero un contesto di spaccio più ampio.
Nel ricorso la difesa aveva contestato punto per punto quel ragionamento, sostenendo – tra l’altro – che il peso non potesse bastare, che la “doppia qualità” di sostanza non fosse un indizio decisivo e che il gesto di disfarsi della droga non avesse valore probatorio risolutivo. Era stato eccepito anche un presunto travisamento sugli involucri e sulla presenza di cocaina, evidenziando una discrasia tra i primi verbali e gli accertamenti successivi.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile
Per la Suprema Corte, però, i motivi erano ripetitivi di censure già esaminate nei precedenti gradi e, soprattutto, tendevano a ottenere una rivalutazione del merito, operazione preclusa in sede di legittimità.
Sul punto della discrasia tra verbali e accertamenti, i giudici di legittimità hanno richiamato la risposta della Corte d’Appello: l’annotazione iniziale avrebbe risentito dei limiti del controllo su strada, mentre l’accertamento tecnico successivo avrebbe fornito un dato più preciso. La difesa – secondo la Cassazione – non avrebbe dimostrato una vera illogicità manifesta, ma solo proposto una ricostruzione alternativa.
Stessa conclusione per la richiesta di applicare la lieve entità: la valutazione sulla “minima offensività” resta un giudizio di fatto del giudice di merito e, se motivato in modo coerente, non è sindacabile in Cassazione.

