Una lunga vicenda giudiziaria legata allo svolgimento di incarichi professionali esterni durante il servizio pubblico si è chiusa con una pesante condanna in appello. La Sezione centrale della Corte dei conti ha infatti confermato, sia pure con alcune riduzioni per intervenuta prescrizione, la responsabilità erariale di Antonio Capristo, ex dirigente della Regione Calabria, per incarichi extraistituzionali svolti in violazione del vincolo di esclusività del rapporto di lavoro pubblico: una stangata da 400mila euro

La sentenza – che riforma solo in parte quella di primo grado pronunciata dalla Sezione giurisdizionale calabrese – nasce da un’indagine su varie attività professionali esercitate dall’ingegnere mentre ricopriva incarichi dirigenziali regionali, in particolare tra il 2010 e il 2015. Secondo l’accusa, Capristo avrebbe continuato a svolgere consulenze, progettazioni, direzioni lavori e incarichi societari senza le necessarie autorizzazioni e, in alcuni casi, in situazioni di assoluta incompatibilità.

Al centro del giudizio vi è l’articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001, che impone ai dipendenti pubblici il rispetto del principio di esclusività e l’obbligo di riversare all’amministrazione di appartenenza i compensi percepiti per incarichi non autorizzati. Un obbligo che – ribadisce la Corte – ha natura risarcitoria e mira a tutelare non solo le finanze pubbliche, ma anche il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

I giudici hanno respinto le principali censure difensive, confermando la giurisdizione della Corte dei conti anche per incarichi svolti prima dell’introduzione del comma 7-bis dell’articolo 53, ritenuto di natura non innovativa ma ricognitiva. È stato inoltre escluso che si tratti di una sanzione automatica: il danno erariale deve essere accertato in concreto, valutando condotta, elemento soggettivo e nesso causale.

Parziale accoglimento è arrivato invece sul fronte della prescrizione. Alcuni compensi percepiti in anni ormai risalenti sono stati dichiarati prescritti, in assenza di prove di un doloso occultamento idoneo a far slittare il termine quinquennale. Per altri incarichi, tuttavia, la Corte ha ritenuto che l’amministrazione abbia potuto acquisire piena conoscenza del danno solo a seguito delle verifiche della Guardia di Finanza, rendendo così tempestiva l’azione contabile.

Nel merito, la sentenza ricostruisce minuziosamente diversi incarichi conferiti da Comuni (Rossano, Lungro, Castelvenere, Cosenza), società private (Engie Servizi spa, Edil Parrilla, Rimedium) ed enti vari. In molti casi, pur riconoscendo che le attività erano state avviate prima dell’assunzione dell’incarico dirigenziale, i giudici hanno accertato che le prestazioni si sono protratte durante il servizio pubblico, rendendo illegittima la percezione dei compensi. In altri casi, è stata operata una riduzione percentuale del danno, tenendo conto del carattere accessorio o finale delle prestazioni svolte.

Particolarmente rilevante è anche il capitolo relativo alle partecipazioni societarie e agli incarichi di amministrazione in società di capitali, alcune delle quali formalmente inattive. Secondo la Corte, la semplice detenzione di cariche o quote in società incompatibili, specie se non dichiarata, incide sul rapporto fiduciario con l’ente pubblico e integra una violazione grave del dovere di esclusività.

Alla fine del complesso ricalcolo, la Corte dei conti ha confermato una condanna complessiva pari a 303mila euro, a titolo di danno erariale per compensi indebitamente percepiti, cui si aggiunge una seconda voce di danno legata alla compromissione del sinallagma contrattuale, cioè del corretto equilibrio tra prestazione lavorativa e retribuzione (quota che si calcola in circa 90mila euro). In favore dell’Asp, invece, Capristo è chiamato a risarcire circa 12mila euro. In totale, dunque, il danno riconosciuto dalla Corte dei Conti supera i 400mila euro (nel primo giudizio era di oltre 484mila euro).

Per i giudici «le condotte poste in essere» da Capristo sono state «caratterizzate dalla piena consapevolezza della violazione delle norme e delle conseguenze dannose che dalla sistemativa e reiterata violazione sono derivate».