La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza emessa l’8 novembre 2024 dalla Corte d’Assise di Cosenza, che aveva revocato, in qualità di giudice dell’esecuzione, il beneficio dell’indulto concesso a Salvatore Francesco Scorza, condannato all’ergastolo per un delitto commesso nel 2011. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’interessato, limitatamente alla pena inflitta con sentenza del Tribunale di Castrovillari per una contravvenzione, dichiarando fondate le doglianze circa l’estinzione per prescrizione.

I fatti

Scorza aveva beneficiato dell’indulto per due condanne: una del GIP di Bologna per delitto e l’altra del Tribunale di Castrovillari per contravvenzione (pena di 20 giorni di arresto e 600 euro di ammenda, sentenza definitiva il 31 ottobre 2007).

A seguito della condanna all’ergastolo con isolamento diurno, inflitta per un fatto del 16 febbraio 2011 per la strage di San Lorenzo del Vallo, la Corte d’Assise di Cosenza aveva disposto la revoca integrale dell’indulto.

Il ricorso è stato presentato dal difensore di Scorza, lamentando la violazione dell’art. 173 c.p.: per la contravvenzione di Castrovillari, la pena sarebbe dovuta ritenersi estinta per decorso del termine quinquennale dalla definitività della sentenza.

Il principio di diritto

La Cassazione richiama la giurisprudenza consolidata: «Nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio». Pertanto, mentre per la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro (divenuta definitiva il 10 ottobre 2017) il termine decennale non è ancora decorso, per la contravvenzione del 2007 il termine quinquennale ordinario sarebbe già spirato al 10 ottobre 2022.

Tuttavia, la Corte ha rilevato che «dalla mera lettura del certificato penale si evince che il ricorrente è stato ritenuto recidivo proprio nel giudizio in oggetto e quindi potrebbe operare nei suoi confronti il principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui l’estinzione della pena non opera nei confronti dei recidivi a condizione che l’accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce». E aggiunge: «Il provvedimento impugnato non ha esaminato questo ulteriore aspetto della questione, non accertando se, cioè, al di là del dato formale, la recidiva sia stata o meno accertata nel giudizio sfociato nella condanna».

La decisione

«Posto che tale accertamento non può essere operato da questa Corte, trattandosi di un aspetto di merito, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte di Assise di Cosenza che, quale giudice del merito, verifichi se nel giudizio che è sfociato nella pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 19 giugno 2007 sia stata o meno accertata la recidiva, al fine dell’applicazione dell’art. 173, primo comma, secondo periodo, cp».

La decisione della Cassazione ribadisce un importante principio di legalità nella revoca dei benefici penali: occorre distinguere, ai fini della prescrizione, tra reati diversi (delitti e contravvenzioni) e verificare con precisione se la recidiva sia stata effettivamente accertata nel processo di riferimento.