I giudici contestano l’omessa valutazione dei documenti difensivi sulle fatture ritenute inesistenti nel procedimento tributario
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La Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Cosenza che aveva confermato il sequestro preventivo disposto nei confronti della Jonica Carrelli s.r.l. nell’ambito di un’inchiesta per presunte fatture per operazioni inesistenti.
La vicenda riguarda il decreto emesso il 28 novembre 2025 dal Gip del Tribunale di Castrovillari nei confronti della società e del suo amministratore Valentino Basile, indagato per il reato previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 74 del 2000, oltre alla contestazione dell’illecito amministrativo a carico dell’ente ai sensi del decreto legislativo 231.
Secondo l’accusa, alcune fatture emesse dalla società “B.L.M. s.r.l.” sarebbero state relative a operazioni inesistenti. Il Riesame aveva rigettato l’istanza proposta dalla difesa contro il sequestro dei beni aziendali e personali.
Le contestazioni della difesa
Nel ricorso in Cassazione, la società aveva sostenuto che il Tribunale del Riesame avesse adottato una valutazione «unidirezionale e priva del necessario vaglio critico delle giustificazioni difensive», ignorando la documentazione prodotta per dimostrare l’effettiva operatività della B.L.M. s.r.l. e dei rapporti commerciali intercorsi tra le due società.
La difesa aveva richiamato contratti, 77 progetti tecnici, preventivi, schede tecniche e numerose sommarie informazioni testimoniali. Secondo il ricorso, il Tribunale non avrebbe esaminato quel materiale né altre comunicazioni di notizia di reato che, sempre secondo la prospettazione difensiva, avrebbero confermato l’effettività di parte delle operazioni contestate.
Tra i motivi di impugnazione figuravano anche la contestazione sull’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Valentino Basile nel settembre 2024 e la presunta carenza di motivazione sul periculum in mora, con riferimento al lungo intervallo temporale tra i fatti contestati, risalenti al 2022, e il sequestro eseguito nel 2025.
La Cassazione salva le dichiarazioni di Basile
La Suprema Corte ha però ritenuto infondato il motivo relativo all’inutilizzabilità delle dichiarazioni di Valentino Basile. Secondo i giudici, al momento in cui quelle dichiarazioni vennero rese non esistevano ancora concreti indizi di reità a suo carico tali da imporre l’escussione nella qualità di indagato.
La sentenza richiama il principio secondo cui «l’inutilizzabilità assoluta» delle dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato richiede l’esistenza di precisi indizi di reato già al momento dell’audizione. La Cassazione evidenzia che non bastano «semplici sospetti» o il coinvolgimento in vicende potenzialmente suscettibili di sviluppi penali.
Il nodo centrale: i documenti non valutati
La Cassazione ha invece accolto la censura relativa all’omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa davanti al Riesame.
I giudici sottolineano che il Tribunale di Cosenza «non ha esaminato moltissimi dei documenti prodotti e delle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini», non confrontandosi con gli elementi indicati dalla difesa per sostenere l’operatività della B.L.M. s.r.l. e la reale esistenza dei rapporti commerciali contestati.
La Suprema Corte osserva che tali elementi avrebbero potuto incidere sulla valutazione del fumus commissi delicti, anche solo parzialmente, e quindi sulla stessa quantificazione del profitto oggetto del sequestro.
In motivazione viene evidenziato che «l’esatto accertamento dell’entità del profitto realizzato costituisce presupposto indispensabile» per stabilire i limiti del sequestro disposto ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 74 del 2000.

