Per fare la spesa bisognerà andare nel supermercato più vicino o in alternativa in quello più accessibile, che si trova in un altro comune, solo nei casi in cui dovessero mancare gli approvvigionamenti (generi alimentari o prodotti acquistabili in farmacia) nel luogo in cui si abita. Rimane tuttavia l’obbligo di limitare al massimo le uscite solo nei casi di necessità, come previsto nei precedenti DPCM.

E’ quanto si evince nell’ultima circolare del ministero dell’Interno che spiega nel dettaglio cosa è vietato e cosa non è vietato, dopo aver impedito i trasferimenti o gli spostamenti da un comune all’altro (LEGGI QUI LA NOTIZIA). Fermo restando i provvedimenti adottati nei precedenti DPCM, la comunicazione del Capo di Gabinetto del Viminale fa riferimento ad alcune misure restrittive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Spesa e non solo, il capitolo dedicato agli spostamenti

«Divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano. Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute» si legge nella circolare del ministero dell’Interno.

«La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia».

«Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell’art. 1, comma1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» scrive il capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. «Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione – inizialmenteprevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all’intero territorio nazionale dall’art.1, comma 1 del d.P.C.M. 9 marzo 2020 – resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l’effettuazione di spostamenti all’interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute».

«Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere. Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune». Le misure introdotte dal DPCM del 22 marzo 2020 saranno efficaci sull’intero territorio nazionale fino al prossimo 3 aprile.