Gli ermellini dichiarano inammissibili i ricorsi della difesa sul fatto di cronaca avvenuto il 21 luglio del 2025
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il doppio ricorso presentato da Gianluca Pacenza, originario di Corigliano Rossano, contro la misura cautelare applicata nei suoi confronti per una rapina aggravata dai futili motivi commessa il 21 luglio 2025. La decisione, adottata dalla Seconda sezione penale all’udienza del 14 gennaio 2026, conferma nel merito la solidità dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro.
Il procedimento trae origine dall’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Castrovillari, l’8 agosto 2025, aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Pacenza, ritenendolo gravemente indiziato della rapina avvenuta il 21 luglio. La richiesta di riesame era stata respinta il 20 agosto 2025 dal Tribunale di Catanzaro, che aveva confermato il carcere.
In Cassazione sono arrivati due ricorsi distinti. In udienza il sostituto procuratore generale Gaspare Sturzo ha chiesto il rigetto, mentre la difesa ha insistito per una diversa qualificazione giuridica dei fatti, sollecitando la derubricazione in furto e lesioni. Nel frattempo, però, un elemento ha inciso sul profilo dell’interesse a ricorrere: con ordinanza del 21 ottobre 2025 il Gip di Castrovillari ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
Il cuore delle doglianze difensive ha riguardato la qualificazione del fatto come rapina. Secondo i ricorsi, al momento della colluttazione la persona offesa non avrebbe avuto con sé il borsello, circostanza che farebbe venir meno il nesso di strumentalità tra violenza e impossessamento. Da qui la tesi secondo cui la condotta sarebbe riconducibile a lesioni personali seguite da un furto, con un dolo predatorio maturato solo successivamente e non durante l’azione violenta.
La difesa ha insistito anche sul materiale probatorio, sostenendo che la vittima non avrebbe saputo indicare con precisione il momento della sottrazione e che né alcuni testimoni né un breve video dell’aggressione dimostrerebbero la contestualità tra percosse e impossessamento. In questa prospettiva, la violenza sarebbe stata solo un antecedente storico, non il mezzo della sottrazione.
La Cassazione ha però ritenuto tali censure manifestamente infondate. Richiamando l’ordinanza del Riesame, i giudici di legittimità hanno valorizzato il passaggio in cui si afferma che, approfittando dello stordimento della vittima a terra dopo calci e pugni, i coindagati avrebbero sottratto il borsello ancora nella sua disponibilità, prima di allontanarsi in ciclomotore. Una sequenza che, secondo la Suprema Corte, sorregge la qualificazione in termini di rapina, poiché la violenza risulta funzionale e orientata anche all’impossessamento.
Neppure le obiezioni fondate sul video sono state ritenute decisive. Anche se dalle immagini non si distingue chiaramente il borsello, il quadro ricostruito dai giudici di merito resta coerente: l’oggetto sarebbe stato sottratto durante l’aggressione e recuperato solo in una fase successiva dagli amici della persona offesa, nel corso di un tentativo di inseguimento culminato in ulteriori episodi di violenza, fino all’esplosione di colpi d’arma da fuoco e al ferimento di uno dei soggetti coinvolti.
Sul piano soggettivo, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: nella rapina il dolo può essere anche concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la volontà predatoria sia presente sin dal primo atto, purché maturi durante l’azione e resti compatibile con la strumentalità della violenza alla sottrazione. Un orientamento richiamato anche attraverso precedenti di legittimità.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha osservato che, dopo la sostituzione del carcere con i domiciliari, le doglianze sulla misura più afflittiva risultavano prive di interesse attuale. In ogni caso, le valutazioni del Riesame su pericolo di fuga e di reiterazione sono state ritenute congrue. In particolare, è stato valorizzato il fatto che, subito dopo i fatti, gli indagati si sarebbero spostati in provincia di Messina partendo da Rosarno senza cambiarsi e senza recuperare effetti personali, comportamento letto come indice di volontà di sottrarsi alle ricerche.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che l’incensuratezza non è di per sé sufficiente a neutralizzare il giudizio di pericolosità, soprattutto alla luce di un precedente rinvio a giudizio a carico di Pacenza per danneggiamento seguito da incendio in concorso. Rilevante, infine, il richiamo a una frase attribuita a un coindagato dopo il ferimento di Giovanni Scigliano con un colpo di pistola – «Qui comandiamo noi» – interpretata come espressione di intimidazione e di affermazione di un predominio criminale sul territorio.

