Assolti i due fratelli, titolare e preposto, dell’esercito commerciale Punto Goal di Cosenza dal reato di svolgimento in forma organizzata dell’attività di accettazione, raccolta o intermediazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse senza l’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 88 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773. I due imputati erano accusati del reato di cui all’art. 4, commi 1 e 4-bis della legge n. 401 del 1989, poiché avrebbero con la loro attività fatto da intermediari nella raccolta delle scommesse tramite “conti gioco” on line.

Qualora, il gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l’abbia realmente effettuata, è infatti configurabile il reato, essendosi realizzata un’illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse.

Il pubblico ministero, ritenendo che gli imputati non si fossero limitati alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero (tanto che venivano sequestrate nella spazzatura delle ricevute) ma avessero posto in essere la condotta di intermediazione con la licenza scaduta, ha chiesto la condanna per entrambi alla multa di 4500 euro ciascuno.

La difesa, rappresentata dall’Avv. Chiara Penna, ha sostenuto che l’esercizio Punto Goal, in passato centro scommesse autorizzato affiliato a un bookmaker straniero, all’epoca dei fatti in contestazione effettuava solo attività di internet point e ricarica conto gioco. Ma non metteva a disposizione dei clienti un proprio conto-gioco, consentendo eventualmente la giocata senza far risultare chi la avesse realmente effettuata. Al contrario, le scommesse venivano giocate dalla postazione sì dell’esercizio ma dal conto gioco personale del cliente. Mancava, dunque, secondo la difesa l’esercizio illecito della raccolta di scommesse atteso che non vi era alcuna attività di intermediazione.

Quanto alla sommaria attività svolta dalla Guardia di Finanza, la difesa sosteneva come non fosse stato effettuato sul momento alcun accertamento circa la riconducibilità di sole 6 ricevute sequestrate, trovate in una pattumiera destinata ai clienti, alle macchinette in uso presso l’esercizio. Gli imputati dunque sono stati assolti dal tribunale di Cosenza.