La Cassazione lascia ferma la prescrizione pronunciata in primo grado. Tardiva la rinuncia presentata dopo l’impugnazione
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La Cassazione annulla senza rinvio l’assoluzione pronunciata dalla Corte d’appello di Salerno nel procedimento relativo ai lavori contestati nella cosiddetta “stanza di San Francesco di Paola”, all’interno di Palazzo Giudicessa a Spezzano della Sila. Resta così ferma la precedente sentenza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati contestati.
A pronunciarsi è stata la Terza sezione penale della Suprema Corte con la sentenza numero 34586/2026, depositata dopo l’udienza del 16 settembre.
Il punto decisivo non riguarda il merito delle contestazioni sui lavori eseguiti nell’immobile storico. La Cassazione ha infatti ritenuto tardiva e inefficace la rinuncia alla prescrizione, perché formulata soltanto dopo la sentenza di primo grado e dopo la proposizione dell’impugnazione.
I lavori contestati nella “stanza del Santo”
Il procedimento riguardava una serie di ipotesi di violazioni urbanistiche e della normativa sui beni culturali e sulla tutela dal rischio sismico.
Secondo l’ipotesi accusatoria, i lavori erano stati realizzati nella cosiddetta “stanza di San Francesco di Paola”, ricompresa nel Palazzo Giudicessa, edificio storico di Spezzano della Sila che l’accusa riteneva sottoposto a vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali.
Le indagini erano partite da una segnalazione del Comune dopo un sopralluogo effettuato il 9 giugno 2021 e successivamente trasmessa al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza.
La contestazione riguardava la realizzazione di alcune “brecce” all’interno della stanza, indicata negli atti come luogo utilizzato da San Francesco di Paola durante il periodo di costruzione del Santuario situato a monte del paese.
Secondo la segnalazione, il locale in precedenza sarebbe stato accessibile soltanto dal piano superiore attraverso una scala in legno collegata a una botola. Le aperture contestate avrebbero invece reso la stanza direttamente raggiungibile dall’immobile confinante.
Il Tribunale aveva dichiarato prescritti i reati
Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 25 giugno 2024 emessa dopo la scelta del rito abbreviato non condizionato nell’udienza predibattimentale, aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati.
Nella decisione non era stata adottata alcuna statuizione sulla domanda formulata dal Comune di Spezzano della Sila, costituito parte civile.
La sentenza era stata impugnata e il ricorso era arrivato direttamente in Cassazione. La Suprema Corte, con un’ordinanza del 20 febbraio 2025, aveva però riqualificato l’impugnazione come appello, trasmettendo gli atti alla Corte d’appello di Salerno.
In appello era arrivata l’assoluzione
La Corte d’appello di Salerno, il 10 febbraio 2026, aveva quindi assolto l’imputata da tutte le contestazioni con la formula «perché il fatto non sussiste».
Per arrivare a questa conclusione i giudici avevano ritenuto utilizzabili anche le risultanze delle investigazioni difensive depositate prima dell’ammissione al rito abbreviato.
Tra gli elementi considerati figuravano una nota della Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura dell’8 luglio 2022, una planimetria catastale e gli elementi riguardanti le caratteristiche delle aperture oggetto del procedimento.
La Corte territoriale aveva ritenuto, tra l’altro, che quella indicata come «breccia nel muro» fosse in realtà riconducibile a «intonaco ammalorato».
Contro l’assoluzione avevano presentato ricorso sia la Procura generale presso la Corte d’appello di Salerno sia il Comune di Spezzano della Sila, parte civile.
La Cassazione: la rinuncia alla prescrizione era tardiva
La dichiarazione era contenuta in una memoria difensiva trasmessa alla Cassazione il 5 febbraio 2025, quando era già stata pronunciata la sentenza di primo grado e, soprattutto, era già stata presentata l’impugnazione.
La Suprema Corte ribadisce che è «tardiva ed inefficace» la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione formulata dopo la sentenza pronunciata nel grado di giudizio in cui la causa estintiva è maturata.
Esistono eccezioni, ad esempio quando l’imputato non abbia avuto, senza propria colpa, conoscenza del processo oppure quando soltanto una diversa qualificazione giuridica effettuata dal giudice abbia determinato la prescrizione.
Secondo la Cassazione, però, nessuna di queste situazioni ricorreva nel caso di Spezzano della Sila.
Nessuna “sorpresa” sulla data del fatto
La difesa aveva richiamato anche la diversa collocazione temporale dei fatti.
Nell’imputazione si faceva riferimento a un fatto commesso «in epoca prossima» al giugno 2021, mentre il giudice di primo grado, applicando il criterio del favor rei, aveva individuato come limite temporale il 31 dicembre 2018.
Per la Suprema Corte questa operazione non rappresentava una riqualificazione tecnica del fatto né aveva prodotto una «sorpresa» capace di comprimere il diritto di difesa.
Al contrario, la diversa individuazione temporale aveva determinato un effetto favorevole, consentendo di dichiarare estinti i reati per prescrizione.
La rinuncia avrebbe quindi dovuto essere manifestata tempestivamente. Essendo intervenuta soltanto dopo la sentenza e dopo la presentazione dell’impugnazione, non poteva riaprire la strada a un giudizio diretto a ottenere l’assoluzione nel merito.

