La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Pierluigi Terrazzano, 39enne cosentino e già collaboratore di giustizia, contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 17 febbraio 2025, che a sua volta aveva confermato il verdetto del Gup di Roma del 25 giugno 2024. In entrambi i gradi di merito, Terrazzano era stato riconosciuto colpevole di estorsione continuata con recidiva reiterata e specifica.

I fatti contestati

Secondo l’impianto accusatorio confermato nei due gradi di merito, tra l’8 marzo e il 16 settembre 2023 Terrazzano avrebbe costretto il titolare di un circolo romano, a effettuare pagamenti ripetuti da 50 a 200 euro ciascuno, sotto la minaccia di “problemi” per il locale se non avesse accettato la “protezione”. Le somme venivano versate mediante ricariche PostePay in uso all’imputato, ma intestata alla compagna.

Il motivo di ricorso

La difesa ha sollevato la mancata traduzione di Terrazzano – detenuto per altra causa alla Casa Circondariale di Terni – all’udienza d’appello del 17 febbraio 2025, chiedendo il rinvio per consentirgli la partecipazione. In subordine, ha sollecitato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 601, comma 3, c.p.p. (camera di consiglio senza parti salvo richiesta entro 15 giorni), ritenendo il termine lesivo del diritto di difesa.

La Cassazione ha rilevato che il giudizio d’appello si è svolto in camera di consiglio, alla presenza del sostituto difensore e in assenza dell’imputato, secondo la procedura prevista. Nessun vizio nel decreto di citazione né nei termini: la difesa ha inviato PEC il 16 febbraio 2025, a sole 24 ore dall’udienza, fuori dal termine perentorio di 15 giorni fissato dall’art. 601, comma 3, c.p.p., e senza documentare adeguatamente la richiesta né la sua riproposizione in udienza. Da qui il giudizio di tardività e autosufficienza mancante del ricorso.

Quanto alla questione di costituzionalità, i giudici la ritengono manifestamente infondata: il termine per chiedere la partecipazione è congruo e funzionale alla celerità del rito in camera di consiglio; il ritardo della parte non può trasformarsi in un vulnus strutturale del diritto di difesa.

Con la declaratoria di inammissibilità, per Terrazzano scatta l’obbligo di pagare le spese processuali e resta così definitiva la responsabilità per estorsione continuata ai danni del titolare del circolo romano