domenica,Maggio 18 2025

Mario Occhiuto oggi eleggibile, ma domani incompatibile?

Mario Occhiuto e i suoi debiti. Un caso politico e giudiziario che è stato usato dagli avversari – anche se a volte in maniera giuridicamente non corretta – durante questa lunga e fibrillante campagna elettorale. Oggi non si può parlare di ineleggibilità mentre domani, inteso dal 5 giugno in poi, sicuramente vuoi come sindaco vuoi

Mario Occhiuto oggi eleggibile, ma domani incompatibile?

Mario Occhiuto e i suoi debiti. Un caso politico e giudiziario che è stato usato dagli avversari – anche se a volte in maniera giuridicamente non corretta – durante questa lunga e fibrillante campagna elettorale. Oggi non si può parlare di ineleggibilità mentre domani, inteso dal 5 giugno in poi, sicuramente vuoi come sindaco vuoi come consigliere comunale di minoranza dovrà affrontare e risolvere il suo problema.

I DUE CASI. Per capirne di più, riportiamo il comma 4 e il comma 6 dell’articolo 63 del Testo Unico Enti locali che riguardano l’incompatibilità del sindaco ovvero del consigliere comunale. Il comma 4 si riferisce a «coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con l’ente di cui sono amministratori; la pendenza di una lite tributaria ovvero di una lite promossa con azione popolare non determina incompatibilità (articolo 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 267/2000).

Tale ipotesi di incompatibilità non si applica per fatto connesso con l’esercizio del mandato (comma 3). Non è sufficiente a integrare la condizione della lite pendente la sola esistenza di un processo civile o amministrativo, essendo necessario che si sia determinata una concreta contrapposizione tra le due parti (Corte di cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 9 aprile 1992, n. 4357).

I contenziosi innanzi al giudice amministrativo nei confronti di atti del sindaco quale ufficiale di governo non determinano per lo stesso una situazione di incompatibilità (Corte di cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 15 gennaio 1973, n. 130). Il giudizio per responsabilità amministrativa o contabile innanzi alla Corte dei conti non concreta una causa di incompatibilità (Corte di cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 12 settembre 1992, n. 10421)».

Il comma 6 invece si configura per «coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile, verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 63, comma 1, numero 6), del decreto legislativo 267/2000)».

NEL DETTAGLIO. Il comma 4 fa riferimento ai pignoramenti presso terzi: nei casi in oggetto Fimmi Srl ed Equitalia, il Comune non ha ancora reso la dichiarazione del terzo e quindi si sostituisce per legge (n. 228/2012 che ha cambiato l’articolo 548 del codice di procedura civile) al debitore se il giudice condannasse l’Ente stesso al pagamento delle somme richieste dai creditori.

Il Comune poi dovrà eventualmente richiederle a Mario Occhiuto, motivo per il quale vi sarà l’apertura di un contenzioso e di conseguenza la sua carica, qualsiasi essa sia, sarebbe incompatibile con il Municipio amministrato. È necessario far riferimento in questi due casi all’atto di notifica dei pignoramenti e se gli stessi siano avvenuti nel momento in cui Occhiuto era sindaco di Cosenza oppure un privato cittadino.

Il comma 6 invece riguarda i tributi e quindi la problematica sottesa ai fini di Equitalia. Rispetto al primo caso la lite è ancora potenziale, rispetto al comma 6 parrebbe già attuale. Nel caso di incompatibilità il consiglio comunale contesta al sindaco l’ipotesi sopra indicata con la carica ricoperta, concedendo dieci giorni di tempo all’interessato per poter controdedurre. In tal caso il sindaco o il consigliere comunale può rimuovere la causa dell’incompatibilità, versando ai creditori la somma dovuta.

OGGI ELEGGIBILE, DOMANI INCOMPATIBILE? Ebbene, al momento non vi sono i presupposti per affrontare la questione dell’incompatibilità essendo oggi Mario Occhiuto un privato cittadino dopo aver ricevuto la sfiducia del consiglio comunale e quindi la problematica è solo potenziale e diventerà attuale il giorno in cui il medesimo andrà a ricoprire la carica di sindaco ovvero di consigliere comunale di minoranza. Sul piano politico ovviamente la questione è ben diversa e il candidato a sindaco Occhiuto dovrà chiarire definitivamente la sua posizione in merito all’ipotesi di incompatibilità e cioè se è in grado di restituire ai creditori le somme richieste e la questione non è di poco conto se consideriamo la cifra di 2 milioni di euro riportata dal commissario straordinario Angelo Carbone. (a. a.)

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