martedì,Febbraio 18 2025

La Corte di Cassazione mette a dura prova l’inchiesta “Sistema Rende”

La sesta sezione penale deposita le motivazioni contenute nella sentenza relativa al ricorso presentato sia dal procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri sia dal presunto esponente di spicco del clan “Lanzino” di Cosenza, Adolfo D’Ambrosio. Gli ermellini danno ragione all’avvocato Cesare Badolato ed evidenziano tutte le lacune investigative sul presunto accordo corruttivo tra l’indagato e

La Corte di Cassazione mette a dura prova l’inchiesta “Sistema Rende”

La sesta sezione penale deposita le motivazioni contenute nella sentenza relativa al ricorso presentato sia dal procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri sia dal presunto esponente di spicco del clan “Lanzino” di Cosenza, Adolfo D’Ambrosio. Gli ermellini danno ragione all’avvocato Cesare Badolato ed evidenziano tutte le lacune investigative sul presunto accordo corruttivo tra l’indagato e l’ex sindaco di Rende Sandro Principe.

La sentenza della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dal procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri per la posizione di Adolfo D’Ambrosio, oggi al 41bis e presunto esponente di spicco del clan “Lanzino” di Cosenza, apre nuovi scenari sul processo “Sistema Rende” che nei giorni scorsi ha fatto il suo timido esordio in udienza preliminare. L’inchiesta della Dda di Catanzaro, alla luce delle pesantissime parole messe nero su bianco dalla sesta sezione penale presieduta dal presidente Domenico Carcano (relatore Pierluigi Di Stefano), perde seriamente colpi perché non si potrà non tener conto di quanto scritto dalla Suprema Corte. Ma v’è di più.

Adolfo D'Ambrosio, detenuto al 41bis
Adolfo D’Ambrosio, detenuto al 41bis

La Corte di Cassazione non comprende le ragioni che hanno fatto propendere per la parziale revoca dell’ordinanza di custodia cautelare firmata a febbraio dal gip distrettuale di Catanzaro, concedendo all’inquisito gli arresti domiciliari. D’Ambrosio è accusato di corruzione di cui all’art. 319 e corruzione elettorale in relazione all’art. 86 DPR 570/1960 aggravato dal metodo mafioso. Articolo sette che qualora venisse escluso manderebbe in prescrizione i fatti contestati.

Due questioni che gli ermellini affrontano in maniera decisa, toccando indirettamente anche la figura dell’ex sottosegretario e sindaco di Rende Sandro Principe e citando una precedenza sentenza riferita a Michele Di Puppo. Può essere una svolta clamorosa del processo che potrebbe avere delle ricadute inevitabilmente anche sulle altre posizioni.

Sandro Principe, indagato nell'inchiesta "Sistema Rende"
Sandro Principe, indagato nell’inchiesta “Sistema Rende”

RICORSO FONDATO. La Cassazione accoglie il ricorso dell’avvocato Cesare Badolato, sottolineando come nel capo d’accusa ascritto a D’Ambrosio – quello della corruzione elettorale – manca la descrizione della presunta condotta illecita dell’indagato «laddove si parla di accordi per il procacciamento di voti in cambio di varie utilità». Il primo punto che pesa come un macigno per il Tdl di Catanzaro è sicuramente quello in cui la Suprema Corte scrive che «la motivazione del provvedimento impugnato» dal procuratore capo Gratteri «nonostante la particolare ampiezza (58 pagine), con trascrizione del contenuto del materiale di indagine e citazione di numerose vicende, tale da rendere necessaria una valutazione analitica, non appare individuare alcuna condotta che possa definirsi di scambio tra impegni specifici e procacciamento di voti». La Cassazione, inoltre, si chiede come abbiano fatti gli indagati ad intimidire gli elettori affinché votassero la coalizione che faceva capo a Sandro Principe. «Si tratta di un fatto presente solo nella contestazione formale (ove si descrive la attività di procacciamento di voti quale esercitata con modalità mafiose)». Le motivazioni del Riesame di Catanzaro nell’ordinanza riferita ad Adolfo D’Ambrosio sono prive di «una condotta illecita» anzi la partecipazione dell’indagato alle campagne elettorali «è sostanzialmente tipica della ricerca del consenso elettorale», ma nello specifico «nulla il tribunale (Tdl, ndr) indica di specifico».

Ma il “colpo di grazia”, vista l’importanza dell’inchiesta e delle indagini condotte per anni dalla Dda di Catanzaro in collaborazione con il Comando provinciale dei carabinieri di Cosenza, arriva quando la Cassazione nel capitolo dedicato alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia evidenzia come «pur ritenute centrali dal tribunale, sono sostanzialmente inutili a dimostrare i fatti, tenuto peraltro conto che la contestazione riguarda condotte assertivamente svolte nell’arco di 12 anni mentre l’unica contestazione concreta quanto ad utilità assertivamente garantita al D’Ambrosio è riferita al 2011». Tuttavia non è la prima volta che la Suprema Corte bacchetta l’operato del Tdl di Catanzaro che nel caso giudiziario di Michele Trematerra aveva motivato secondo gli ermellini in modo illogico. In quella circostanza gli ermellini chiedevano di spiegare perché non fossero sussistenti le esigenze cautelari riguardo alla contestazione della corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. Ricorso che la Dda vinse.

Tribunale Riesame Catanzaro
Tribunale Riesame Catanzaro

Tornando al “Sistema Rende”, la sesta sezionale penale aggiunge che «il tribunale ha riportato ampi brani delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; per tutte, alla mera trascrizione degli elementi non fa seguito alcuna pur doverosa valutazione della affidabilità e capacità delle stesse a dimostrare i fatti contestati».

Secondo gli ermellini le propalazioni di Roberto Violetta Calabrese sono «delle personali conclusioni che il collaboratore trae da tale circostanze di fatto», stessa cosa quando si valutano quelle di Pierluigi Terrazzano le cui parole «appaiono personali valutazioni anziché esposizione di “fatti”». E ancora: «Foggetti Adolfo, nelle dichiarazioni riportate, dice che D’Ambrosio gli aveva confidato di fare campagna elettorale a favore di Principe e Mirabelli ma non parla di alcun accordo specifico, bensì semplicemente che il ricorrente intendeva tenerseli amici in quanto “utili per chiedere loro eventuali favori”. Anche qui, in assenza di qualsivoglia commento alle dichiarazioni trascritte, sembra che si ritenga la loro autoevidenza; ma nulla è riferibile ad accordi illeciti».

LE INTERCETTAZIONI. La batosta finale per il Tdl (e ovviamente per la Dda di Catanzaro) giunge quando la Cassazione tratta l’argomento delle intercettazioni ambientali dei colloqui in carcere di Adolfo D’Ambrosio. «Il Tribunale ritiene che l’accusa sia dimostrata» mentre gli ermellini scrivono che «le valutazioni si esauriscono in affermazioni sintetiche rispetto ad una apparente autoevidenza; in realtà non sembra esservi nulla di apparente significativo» anche se continua la Suprema Corte «è indubbio che dalle conversazioni emerga l’interessamento a campagne elettorali ed emerge il disappunto del ricorrente per non averne tratto vantaggi, ma non si parla, né si intuiscono, di accordi specifici (e delle attività intimidatorie per il procacciamento dei voti, tematica, si ribadisce, poco affrontata nella pur lunghissima ordinanza)».

Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro
Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro

Infine negli altri elementi valutati dal Tdl e analizzati dalla Cassazione, il leitmotiv è sempre uguale. Solo su un punto la Suprema Corte sottolinea che il collegio giudicante del Riesame di Catanzaro dovrà valorizzare la questione relativa al presunto vantaggio di D’Ambrosio derivante da un patto elettorale di tipo corruttivo «(di cui non vi è però prova diretta)» sulla «violazione delle prescrizioni contrattuali – che si imponevano al Comune e che era tenuto a far rispettare – ha portato un indubbio vantaggio economico per la sig.ra Basile Robertina e, quindi, per il coniuge D’ Ambrosio Adolfo, poiché non solo si era resa inadempiente all’obbligo di puntuale pagamento dei canoni (nel 2009 risultava debitrice dell’importo di euro 20.699,82), ma otteneva il riconoscimento di un credito, a scomputo dei canoni, nell’anno 2009 di euro 33.540,00, vale a dire di importo superiore al debito maturato, tanto da comportare una esenzione dal pagamento dei canoni per gli anni dal 2007 fino al mese di aprile 2013, maturando l’ulteriore somma a debito di euro 15.650,78 alla data del 7 marzo 2014». 

In definitiva le motivazioni contenute nell’ordinanza del Tdl di Catanzaro sono «in massima parte non oggetto di valutazione specifica nella sua effettiva portata probatoria, ed a parte le varie gravi contraddizioni ed illogicità ed a fronte di una contestazione formale alquanto generica, è del tutto assente una effettiva motivazione sull’esservi stato uno specifico accordo che prevedesse il procacciamento dei voti con le date modalità in cambio di un impegno ben determinato, e non solo una generica “promessa elettorale” di utilità, delle quali solo una indicata nelle imputazioni». (Antonio Alizzi)

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