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Sospese le elezioni comunali a Pietrapaola: ecco la decisione

Il Consiglio di Stato, accogliendo l'istanza presentata dall'avvocato Giovanni Spataro, ha sospeso le elezioni comunali di Pietrapaola.

Sospese le elezioni comunali a Pietrapaola: ecco la decisione

Il presidente della terza sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, Cons. F. Frattini, con decreto cautelare n. 7082/2020 depositato in data 12/09/2020, ha accolto l’istanza di misure cautelari contenute nel ricorso in appello proposto dal dottor Pietro Nigro – ex sindaco del disciolto Comune di Pietrapaola – e dal consigliere Domenico Albidone, entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall’avvocato Giovanni Spataro del foro di Cosenza, avverso la sentenza n. 1440/2020 del 09 settembre 2020, con cui il Tar Calabria di Catanzaro aveva ritenuto legittimo lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Pietrapaola e conseguentemente aveva confermato il turno elettorale del 20-21 settembre per il rinnovo dell’Amministrazione comunale ionica.

L’avvocato Giovanni Spataro

Ecco perché era stato sciolto il comune di Pietrapaola

Lo scioglimento del Consiglio comunale del Comune di Pietrapaola traeva origine dalle dimissioni di un consigliere comunale del Comune di Pietrapaola non surrogato con altro candidato della lista di appartenenza perché nell’apposita seduta di Consiglio Comunale, convocata per procedere all’obbligatorio adempimento di legge, la maggioranza dei consiglieri presenti aveva espresso voto sfavorevole. Successivamente, altri 5 consiglieri protocollavano le proprie dimissioni, cosicchè la Prefettura di Cosenza ritenendo che fosse venuto meno il numero minimo di consiglieri previsto dalla normativa di riferimento per il legittimo funzionamento del consesso, disponeva lo scioglimento del consiglio Comunale di Pietrapaola con contestuale nomina di un commissario prefettizio.

Provvedimenti questi ultimi che, però, non tenevano in debito conto che la surroga del consigliere dimissionario è un atto obbligatorio dovuto per legge e come tale sottratto alla discrezionalità dei singoli consiglieri a cui non poteva essere lasciata la possibilità  per divergenze politiche, di vulnerare il diritto di elettorato passivo del consigliere surrogando, con la conseguenza di inficiare irrimediabilmente anche la volontà popolare. E senza dire, comunque, che per procedere alla surroga sussisteva, a norma di Statuto comunale, il numero minimo di consiglieri per la convocazione del Consiglio Comunale in seconda convocazione. 

Le motivazioni del Consiglio di Stato sul caso Pietrapaola

Per tali ragioni la sentenza del Tar Calabria è stata gravata innanzi al Consiglio di stato che in data 12/09/2020 in accoglimento delle tesi difensive dell’Avv. Spataro, ha quindi accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposte da Nigro e Albidone e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutorietà dei provvedimenti impugnati in primo grado e per l’effetto lo svolgimento delle elezioni comunali

L’avvocato Giovanni Spataro ha manifestato grande soddisfazione per la decisione del Consiglio di Stato, sottolineando l’importanza che la medesima decisione riveste anche in virtù dei fondamentali principi di diritto in essa espressi. Una decisione, secondo il noto amministrativista, che, peraltro, assume un rilievo fondamentale vista l’imminenza delle consultazioni elettorali il cui espletamento avrebbe arrecato un danno irreparabile nei confronti dei ricorrenti. 

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