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Il tribunale del Riesame di Catanzaro, di recente, ha annullato la misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali per la durata di sei mesi al dirigente del comune di Rende, Roberta Vercillo (difesa dall’avvocato Luca Acciardi). L’indagata è coinvolta nell’inchiesta della procura di Cosenza sulla presunta cattiva gestione dell’ente oltre il Campagnano, guidato negli ultimi anni dall’avvocato Marcello Manna, attualmente sospeso dalla carica in virtù del divieto di dimora nel comune di Rende applicato dal gip di Cosenza Piero Santese e confermato dal Tdl di Catanzaro, nonostante i giudici cautelari abbiano annullato due capi d’accusa relativi a presunte ipotesi di corruzione.
Cosa viene contestato al dirigente Roberta Vercillo
Al dirigente Roberta Vercillo, che nei giorni scorsi ha ripreso possesso del ruolo in comune, viene contestata una presunta turbativa d’asta, attuata «con mezzo fraudolento e in concorso con altri soggetti», tra cui Marcello Manna, «allo scopo di favorire l’aggiudicazione del servizio di gestione di un centro diurno per minori alla cooperativa sociale “Il Melograno“».
Richiamando un principio giurisprudenziale di legittimità, il Riesame ha rilevato che «nell’ipotesi di reato in esame il “mezzo fraudolento” consiste in qualsiasi attività ingannevole idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedimentali, e a pregiudicare l’effettività della libera concorrenza, che presuppone la possibilità, per tutti gli interessati, di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo». Si tratta infatti di una sentenza della Cassazione, sesta sezione penale, del 2014.
«Nessuna condotta delittuosa»
Entrando nel merito della vicenda giudiziaria, che riguarda il dirigente Vercillo, il collegio cautelare, in merito alla valutazione dei gravi indizi di reità, «osserva che il compendio investigativo – costituito prevalentemente da intercettazioni telefoniche – non ha rilevato, a carico dell’indagata, condotte sussumibili, sia pure indiziariamente, nella fattispecie descritta dall’art. 353 c. p.».
Secondo il Riesame di Catanzaro, «non emergono, allo stato degli atti, elementi tali da far desumere che sia stata fraudolenta la predisposizione, da parte dell’odierna cautelata, sia delle note esplicative al bando del 29 marzo 2019, sia del secondo bando di gara – emesso il 20 maggio 2019, dopo che il primo era andato deserto – che, secondo la ricostruzione operata dal gip sarebbe stato riformulato al solo scopo di inserire un requisito di partecipazione già posseduto dalla cooperativa sociale “Il Melograno“».
Il bando allargato
Nel provvedimento inoltre «viene riportato il sunto di una conversazione tra la Vercillo e il dirigente Francesco Minutolo, nella quale l’indagata dichiarava di essere impegnata nella rimodulazione di un nuovo bando, resa necessaria dal fatto che la precedente gara era andata deserta» scrivono i giudici del Riesame. Così «Vercillo chiedeva al suo interlocutore, di procedere alla pubblicazione del nuovo bando sulla centrale unica di Committenza dei comuni di Rende, Montalto Uffugo e San Vincenzo La Costa».
«Tale richiesta non solo non appare finalizzata ad una indebita restrizione della concorrenza, tesa a favorire la cooperativa “prescelta” ma appare, al contrario, funzionale a garantire la pubblicità e la trasparenza dei bandi, rendendoli accessibili a un numero potenzialmente più ampio di destinatari».
Nessun atto fraudolento della dirigente Roberta Vercillo
Dunque, «non vi è alcuna prova cautelare, nel compendio investigativo raccolto, dell’utilizzo di mezzi fraudolenti, attuati con abuso delle funzioni proprie della Vercillo, volti ad alterare la par condicio tra i potenziali concorrenti alla procedura di gara».
«La contestata riduzione – da 152.536,00 euro a 140mila euro – della soglia media di fatturato annuale e di quella triennale – da 457-608.00 euro a 420mila euro – non appare univocamente diretta a selezionare la cooperativa “Il Melograno” tra tutti i possibili partecipanti alla procedura aperta, non ravvisandosi in tale scelta discrezionale un elemento così specializzante o selettivo (integrante i requisiti “cuciti” sulle esigenze della predetta compagine, che si voleva, secondo la ricostruzione del gip, favorire) da falsare la concorrenza». E ancora: «Apparendo quest’ultima opzione una legittima scelta tecnica, che l’indagata – in sede di interrogatorio di garanzia – ha motivato con l’esigenza di garantire la solidità della struttura offerente e la qualità dei peculiari servizi da offrire, non si ravvisa, dunque, il disvalore penale della condotta».
Il lavoro della difesa
Infine, evidenziano i giudici, «la difesa rappresentava inoltre – con argomentazione che il collegio ritiene di condividere – che le alternative disponibili (la proroga tecnica del servizio, precedentemente affidato alla cooperativa “Il Melograno”, o il ricorso alla procedura negoziata senza bando dopo la gara andata deserta) avrebbero favorito con maggiore incisività la suddetta cooperativa, se questa fosse stata la reale intenzione della Vercillo». In conclusione, «la ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo alla ricorrente, assorbe e rende superfluo l’esame delle esigenze cautelari».
La posizione di Manna
Inevitabile che le motivazioni del Riesame, a cascata, andranno ad incidere sulla posizione di Marcello Manna. Sullo stesso fatto infatti un altro collegio aveva confermato i gravi indizi. Ma ora il quadro potrebbe cambiare.