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Mano pesante del Tribunale Federale Nazionale con il Cosenza a cui ha inflitto 4 punti di penalizzazione dopo il deferimento dello scorso 31 luglio. I rossoblù scivolano così in fondo alla classifica di Serie B a 0 punti. E’ stato pertanto vanificato il lavoro fatto sul campo da Massimiliano Alvini e dalla sua squadra che, giocando bene, avevano conquistato i punti contro compagini di caratura superiore. La vittoria con la Cremonese e il pari con lo Spezia sono arrivati a margine di partite condotte nel migliore dei modi. In mezzo l’incredibile e immeritata sconfitta di Mantova.
Cosenza penalizzato, la nota della Figc
Sul sito della Figc, la conferma con il comunicato ufficiale. «Nell’ambito di due diversi procedimenti, il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il Cosenza (Serie B) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e 10.000 euro di ammenda. Il TFN ha inoltre sanzionato con 18 mesi complessivi di inibizione Roberta Anania, all’epoca dei fatti legale rappresentante pro tempore del club. La società era stata deferita dalla Procura Federale per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla COVISOC».
I motivi del deferimento
A fine luglio arrivò la notizia a sorpresa, che poi oggi è sfociata nella penalizzazione di quattro punti per il Cosenza. Un mese fa la Covisoc deferì al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare il Cosenza Calcio, a titolo di responsabilità propria e responsabilità diretta, e Roberta Anania, all’epoca dei fatti consigliere delegato e rappresentante pro tempore del club calabrese. Nella fattispecie il deferimento avvenne per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C. G. S. , in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5) e per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C. G. S.
Non solo, però, perché la penalizzazione inflitta al Cosenza deriva dall’accusa di aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza. Questo per non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2024 e di maggio 2024 e per aver deposito presso la Covisoc, in data 1° luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.
Sempre secondo il procuratore il deferimento si rese necessario per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 6) e per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS. Ovvero per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti ad alcuni tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024 e per aver deposito presso la Covisoc , in data 1° luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.