CAMPIONATO ECCELLENZA


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – GARE DEL 5/01/2022
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 26/ 1/2022
PICCOLO ILARIO (COTRONEICACCURI)
per frasi blasfeme durante la gara.


ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
TAROZZI PAOLO (ROCCELLA)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.


CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MILONE ANTONIO PIO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CATALDI BENITO (COTRONEICACCURI), MUSSO NICOLAS ALEJAND (COTRONEICACCURI)


CAMPIONATO PROMOZIONE

DELIBERE
Gara del 23/12/2021 GIOIESE 1918 – CARAFFA
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria n.82 del 28 dicembre 2021;
rilevato che il ricorso proposto dalla società POL. CARAFFA è stato proposto entro i termini regolamentari e
sottoscritto da soggetto non inibito;
rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell’invio allegata alla documentazione
originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;
rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l’accesso alla giustizia sportiva;
letto il ricorso con il quale la ricorrente chiede di irrogarsi alla società A.S.D. GIOESE 1918 la punizione sportiva della
perdita della gara in quanto, secondo l’assunto della ricorrente, questa ha schierato un atleta che non aveva titolo a
partecipare alla gara, precisamente il calciatore ASCONE Francesco, in quanto squalificato;
letti gli atti ufficiali dai quali risulta:

  • che il calciatore ASCONE Francesco (nato il 13/12/1988) ha effettivamente preso parte allincontro;
  • che con Comunicato Ufficiale n. 72 del 02/12/2021 il calciatore Ascone Francesco appartenente alla società A.S.D.
    Gioiese 1918, è stato squalificato per due gare effettive;
  • che con Comunicato ufficiale del C.R. Calabria n. 75 del 09/12/2021 stato preso atto che la gara A.S.D. Gioiese 1918-
    Pol. Caraffa del 05/12/2021 veniva rinviata causa COVID-19;
  • che in data 07/12/2021 il calciatore Ascone Francesco veniva trasferito definitivamente dalla società A.S.D. Gioiese
    1918 alla società U.S. Palmese A.S.D.;
  • che con la società U.S. Palmese A.S.D. il Sig. Ascone non disputava la prima gara successiva al suo trasferimento;
  • che con Comunicato ufficiale C.R. Calabria n. 78 del 16/12/2021 il recupero della gara A.S.D. Gioiese 1918-Pol.
    Caraffa veniva fissato per giovedì 23 dicembre 2021;
  • che in data 17/12/2021 il calciatore Ascone Francesco veniva trasferito definitivamente dalla società U.S. Palmese
    A.S.D. alla società A.S.D. Gioiese 1918;
  • che in data 19/12/2021 il Sig. Ascone Francesco prendeva parte all’incontro A.S.D. Gioiese 1918 A.S.D. – San Giorgio
    2012 e veniva sanzionato con il provvedimento di ammonizione;
    considerato, pertanto, che quanto assunto dalla ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali e nella documentazione
    acquisita, a seguito degli accertamenti esperiti presso i competenti uffici del C.R. Calabria, in quanto il calciatore
    ASCONE Francesco (nato il 13/12/1988) appartenente alla società A.S.D. Gioiese 1918 non aveva titolo a partecipare
    allincontro in quanto non aveva ancora scontato una delle due gare effettive di squalifica comminate con il C.U. n. 72
    del 02/12/2021;
    ritenuto di dover accogliere il ricorso presentato dalla società Pol. Caraffa;
    visti gli articoli 8, 9 e 10 comma 6 lett. a) del C.G.S.;


    DELIBERA

    1) di accogliere il ricorso avanzato dalla società POL. CARAFFA e infliggere alla società A.S.D. GIOIESE 1918 la
    punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;
    2) infliggere al calciatore ASCONE Francesco (nato il 13/12/1988) la squalifica per UNA gara effettiva;
    3) inibire il dirigente firmatario della distinta di gara il signo PULIMENI Nicola fino al 09.02.2022.
    4) infliggere alla società A.S.D. Gioiese 1918 l’ammenda di euro 100,00;
    5) Disporre accreditarsi alla società Pol. Caraffa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.


    Gara del 5/ 1/2022 ROSSANESE – SCANDALE
    Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata
    presentazione nei termini regolamentari da parte della società U.S. Scandale 1976;
    vista la documentazione trasmessa dalla società U.S. Scandale 1976 con la quale in data 03/01/2022 comunicava di
    avere riscontrato nel gruppo squadra n. 2 soggetti positivi al Covid-19 e successivamente con nota del 04/01/2022
    comunicava che il numero dei soggetti appartenenti al gruppo squadra, positivi al COVID 19, era di n. 3 mentre altri 4
    si trovavano in isolamento fiduciario;
    vista la nota del 05/01/2022 dellU.S. Scandale 1976 ed i relativi allegati con la quale la società chiedeva il
    riconoscimento della causa di forza maggiore per Covid-19 ed il contestuale rinvio della gara ASD Rossanese – US
    Comunicato Ufficiale N. 87 del 13 Gennaio 2022 625
    Scandale 1976 del 05/01/2021, allegando la documentazione comprovante la positività dei tre calciatori risultati
    positivi in data antecedente la gara in epigrafe;
    vista la nota del 10/01/2022 con la quale la società US Scandale 1976 ad integrazione della nota del 05/01/2022,
    comunicava che il numero d casi positivi al Covid-19 era di complessivi sei elementi , di cui tre nuove positività
    documentate con esiti rilasciati in date successive quella della gara e comunque non rientranti tra i soggetti in
    isolamento fiduciario come comunicato con la nota del 04/01/2022;
    CONSIDERATO che dall’esame degli atti non risultano sussistere le condizioni previste dalle indicazioni generali, di cui
    al protocollo FIGC, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla circolare CR Calabria
    allegata al C.U. n. 23 del 13/09/2021, in quanto il numero di calciatori risultati positivi al COVID-19 alla data
    dell’incontro era inferiore a quello previsto dalle normative (in caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al
    virus SARS-CoV-2 superiore a n. 5 (cinque) unità ed anche nell’ipotesi in cui, invece, su n. 3 (tre) calciatori risultati
    positivi al virus SARS-CoV-2 ci siano più di n. 1 portiere o siano tutti e 3 (tre) “under” e cioè calciatori nati negli anni
    2001,2002,2003 e successivi);
    RILEVATO che la richiesta della società U.S. Scandale per il riconoscimento della causa di forza maggiore è avvenuta in
    violazione dellart. 55 comma 3 delle N.O.I.F. e 67 del C.G.S.,
    RITENUTO tuttavia che la condotta sopra riportata della società U.S. Scandale 1976 è stata determinata da motivi di
    particolare valore morale e sociale e che pertanto il mancato svolgimento della gara non può considerarsi alla stregua
    di una vera e propria rinuncia, attenuandone così l’entità della sanzione da irrogare;
    visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e gli articoli 10 e 13 del del C.G.S.;


    DELIBERA


    1) infliggere alla società U.S. SCANDALE 1976 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;
    2) penalizzare la società U.S. SCANDALE 1976 di UN (1) punto in classifica.
    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – GARE DEL 05/01/2022
    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.


    DIRIGENTI

    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 9/ 2/2022
    PAPALUCA ANTONIO (MELICUCCO CALCIO)
    per comportamento minaccioso all’indirizzo dei componenti della squadra avversaria a fine gara nonchè per avere
    lanciato verso la porta degli spogliatoi della squadra ospite palloni e bottiglie di acqua.
    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 19/ 1/2022
    PAPALUCA MICHELE (MELICUCCO CALCIO)
    per comportamento non regolamentare durante la gara.

    ALLENATORI
    SQUALIFICA
    ALESSANDRO GIUSEPPE (ATLETICO MAIDA) 1 gara
    per reiterate proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

    CALCIATORI ESPULSI
    SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
    PITASI DEMETRIO (RAVAGNESE CALCIO)

    SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
    COCOZZA FRANCISCO AGUST (AFRICO) IORIO DOMENICO (CAMPORA)

    CALCIATORI NON ESPULSI
    SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
    GABRIELE GIOVANNI (DIGIESSE PRAIATORTORA)
    per comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale, a fine gara.

    SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
    COMMISSO MATTEO (CARAFFA), PETRONE ANGELO GIUSEPPE (DIGIESSE PRAIATORTORA), PUOLI ANDREA (DIGIESSE PRAIATORTORA)