La Corte di Cassazione riapre il contenzioso civile sulle presunte responsabilità degli ex vertici della Banca di Credito Cooperativo di San Vincenzo La Costa, annullando con rinvio una parte della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Catanzaro. La Prima Sezione civile della Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ex sindaco Carlino Merenna e quello incidentale dell'ex direttore generale Antonio Iannotta, disponendo un nuovo giudizio davanti ai giudici di secondo grado, in diversa composizione.

La vicenda trae origine dall'azione di responsabilità promossa dalla Banca di Credito Cooperativo di San Vincenzo La Costa, dapprima in amministrazione straordinaria e successivamente in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti degli ex amministratori, degli ex sindaci e dell'ex direttore generale per il risarcimento dei danni ritenuti derivanti dalla gestione dell'istituto di credito. Il Tribunale di Cosenza aveva accolto la domanda, condannando i convenuti al risarcimento, decisione poi sostanzialmente confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro.

La Cassazione: motivazione insufficiente sulla responsabilità

La Suprema Corte ha però ritenuto carente la motivazione della sentenza d'appello limitatamente alle posizioni di Merenna e Iannotta.

Secondo gli ermellini, «la motivazione data dalla Corte d'appello di Catanzaro sia all'affermazione della responsabilità del ricorrente, sia alla sua condanna al risarcimento del danno non rispetta quel "minimo costituzionale" che la renderebbe insindacabile in sede di legittimità».

Per la Cassazione, gli addebiti mossi all'organo di controllo risultano descritti in maniera eccessivamente generica. I giudici sottolineano inoltre «la mancanza di riferimenti a episodi specifici», evidenziando anche «l'assenza di qualsiasi analisi differenziata dei diversi ruoli e delle rispettive responsabilità dei numerosi soggetti convenuti in giudizio».

I verbali ispettivi non bastano

La Corte censura anche il metodo seguito dalla Corte territoriale nell'utilizzo della documentazione istruttoria.

Nell'ordinanza si legge infatti che «il doveroso esame delle prove disponibili è sostituito da un indistinto richiamo alla documentazione prodotta dalla Banca di credito in primo grado», osservando che il semplice richiamo ai verbali ispettivi della Banca d'Italia, pur qualificati come espressione di potestà pubblicistica, non esonera il giudice dalla necessità di spiegare come, su quei fatti, si fondi l'accertamento della responsabilità» dei convenuti.

Contestato anche il nesso causale

Un altro profilo ritenuto decisivo riguarda il collegamento tra le condotte contestate e il danno patrimoniale subito dall'istituto di credito.

Per la Cassazione «la motivazione non è nemmeno apparente – ma semplicemente assente – per quanto riguarda, in particolare, il nesso causale tra le condotte attribuite al ricorrente e il danno».

La Suprema Corte evidenzia inoltre una violazione delle regole sull'onere della prova, osservando che la Corte d'Appello aveva attribuito ai convenuti il compito di dimostrare l'assenza del nesso causale, mentre tale dimostrazione spettava alla parte che aveva promosso l'azione di responsabilità.

Nuovo giudizio davanti alla Corte d'Appello

Alla luce di tali rilievi, la Cassazione ha accolto il settimo e l'ottavo motivo del ricorso principale di Carlino Merenna e il nono e il decimo motivo del ricorso incidentale di Antonio Iannotta.

La sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro è stata quindi cassata limitatamente a tali posizioni, con rinvio ai giudici di secondo grado, in diversa composizione, che dovranno riesaminare sia l'accertamento della responsabilità sia l'eventuale quantificazione del risarcimento, attenendosi ai principi indicati dalla Suprema Corte.

La Cassazione ha invece dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla posizione di Giuseppe Stefano Pardino, dopo la rinuncia al ricorso, mentre ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi di impugnazione relativi, tra l'altro, alla regolarità del rapporto processuale, alla prescrizione e alla validità dell'azione promossa dalla banca.