Decisivo il ritrovamento di 500 euro provenienti dalla consegna controllata. La decisione riguarda soltanto la fase cautelare
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Resta ferma la custodia cautelare in carcere per Davide Naccarato, indagato in concorso con Emanuele Apuzzo per la presunta estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore edile impegnato in alcuni lavori pubblici a Bisignano.
La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 30305 del 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Naccarato contro l’ordinanza con cui, il 27 gennaio scorso, il Tribunale del Riesame di Catanzaro aveva confermato la misura disposta il 7 gennaio dal gip distrettuale.
Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione riguarda esclusivamente la sussistenza dei presupposti cautelari e non costituisce un accertamento definitivo di responsabilità.
I 500 euro considerati decisivi dalla Cassazione
Il principale elemento valorizzato dai giudici riguarda il rinvenimento, nella disponibilità di Naccarato, di 500 euro appartenenti alla somma che l’imprenditore aveva poco prima consegnato ad Apuzzo.
Le banconote erano state preventivamente segnate e fotocopiate dai carabinieri incaricati di seguire l’incontro. Per la Suprema Corte, la provenienza del denaro era quindi certa.
Il Tribunale del Riesame aveva considerato questo elemento «dirimente» per sostenere, nella fase cautelare, tanto la rilevanza quanto la consapevolezza del contributo che Naccarato avrebbe fornito alla presunta estorsione.
Dopo la consegna dei tremila euro, Apuzzo avrebbe raggiunto in automobile l’abitazione di Naccarato, vi sarebbe entrato per poi uscire poco dopo. L’intervento della polizia giudiziaria avrebbe permesso di rinvenire 2.500 euro nell’abitacolo della vettura utilizzata da Apuzzo e i restanti 500 euro addosso a Naccarato. Tutto il denaro era costituito dalle banconote precedentemente registrate dagli investigatori.
Secondo i giudici del Riesame, la suddivisione della somma avrebbe dimostrato che una parte del presunto provento estorsivo era destinata proprio a Naccarato. La Cassazione ha ritenuto questa conclusione sorretta da una motivazione logica e priva di vizi.
La tesi della difesa
Nel ricorso era stata contestata l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La difesa sosteneva che il contributo attribuito a Naccarato fosse marginale, se non irrilevante, poiché Apuzzo avrebbe potuto avanzare autonomamente la richiesta di denaro.
Secondo la prospettazione difensiva, Naccarato sarebbe comparso soltanto in occasione del primo dei quattro incontri tra Apuzzo e l’imprenditore, senza partecipare alla conversazione e senza conoscerne il contenuto. La consegna dei 500 euro avrebbe inoltre potuto avere una spiegazione lecita, come l’adempimento di un precedente rapporto di debito e credito.
La difesa aveva richiamato anche le dichiarazioni di Apuzzo, il quale avrebbe escluso un coinvolgimento di Naccarato e affermato di non conoscerlo. Argomenti che, secondo la Suprema Corte, non superano gli elementi richiamati nell’ordinanza del Riesame.
Il ruolo attribuito a Naccarato
Secondo la ricostruzione cautelare, Naccarato conosceva l’imprenditore perché entrambi originari di Bisignano, mentre Apuzzo non avrebbe avuto rapporti precedenti con la persona offesa.
Naccarato avrebbe accompagnato Apuzzo nel cantiere, consentendogli di individuare l’imprenditore e di formulare la richiesta di denaro. La pretesa sarebbe stata inizialmente quantificata nel 3 per cento del valore dei lavori.
Gli investigatori avrebbero inoltre accertato che Naccarato accompagnò Apuzzo anche in occasione di successivi incontri organizzati per sollecitare il versamento di almeno una parte della somma richiesta. Non avrebbe pronunciato minacce né partecipato direttamente alle conversazioni, ma la sua presenza e il successivo ritrovamento dei 500 euro sono stati ritenuti indicativi di un contributo consapevole alla condotta contestata.
Il metodo mafioso riconosciuto nella fase cautelare
Il secondo motivo del ricorso riguardava l’aggravante prevista dall’articolo 416-bis.1 del codice penale. La difesa sosteneva che Naccarato non fosse consapevole della presunta finalità di favorire il clan degli “Italiani” e che una circostanza di natura soggettiva non potesse essere automaticamente estesa ai concorrenti nel reato.
La Cassazione ha però chiarito che l’aggravante non è stata contestata sotto il profilo dell’agevolazione dell’organizzazione mafiosa, ma per l’utilizzazione del metodo mafioso. Una distinzione ritenuta decisiva.
Secondo il principio richiamato dalla Corte, per riconoscere il metodo mafioso non è necessario dimostrare o contestare l’esistenza di un’associazione criminale. È sufficiente che la violenza o la minaccia assumano una capacità intimidatoria riconducibile alla prospettata provenienza della richiesta da un’organizzazione dedita a gravi delitti.
Una volta riconosciuto il metodo mafioso, l’aggravante ha natura oggettiva e può applicarsi a tutti i concorrenti, anche se le espressioni minacciose sono state pronunciate materialmente soltanto da uno di loro.
Il riferimento a Rinaldo Gentile e agli “Italiani”
Nella ricostruzione accolta in sede cautelare, Apuzzo si sarebbe presentato all’imprenditore come «emissario di Rinaldo Gentile», indicato nel provvedimento come un esponente di vertice del clan degli “Italiani”, operante nel territorio cosentino.
La richiesta sarebbe stata accompagnata anche dalla frase «È Natale anche per i carcerati», interpretata dagli inquirenti come un riferimento agli affiliati detenuti e al pagamento della cosiddetta “messa a posto”.
Secondo la Cassazione, il richiamo esplicito a una figura ritenuta apicale dell’organizzazione mafiosa era idoneo a rafforzare la pressione intimidatoria sulla vittima. La Corte ha pertanto giudicato corretta la valutazione del Riesame sulla sussistenza, allo stato degli atti, dell’aggravante del metodo mafioso.
Nel capo d’imputazione della Dda di Catanzaro, Rinaldo Gentile era stato indicato come presunta guida e reggente del sodalizio. Tale attribuzione appartiene alla prospettazione accusatoria e non rappresenta un accertamento definitivo.
La richiesta del 3 per cento e la consegna controllata
La vicenda avrebbe avuto inizio il 24 ottobre 2025 nel cantiere allestito in contrada Marinella, a Bisignano. Apuzzo avrebbe chiesto all’imprenditore una percentuale inizialmente quantificata nel 3 per cento del valore dei lavori, prospettando la necessità di mettersi “a posto” con la criminalità organizzata cosentina.
Nei giorni successivi la richiesta sarebbe stata ridotta al 2 per cento. Di fronte alle difficoltà economiche rappresentate dall’imprenditore, Apuzzo si sarebbe detto disposto ad accettare una prima tranche.
La persona offesa aveva denunciato l’accaduto ai carabinieri della Compagnia di Rende, consegnando anche una registrazione audio e riconoscendo fotograficamente Apuzzo. In vista dell’incontro del 22 dicembre, i militari avevano predisposto un servizio di osservazione e fotocopiato le banconote destinate al pagamento.
Dopo la consegna dei tremila euro, furono recuperati 2.500 euro nella vettura di Apuzzo e 500 euro nella disponibilità di Naccarato. Proprio quest’ultimo passaggio, insieme al ruolo attribuito all’indagato nei contatti precedenti, è stato posto dalla Cassazione alla base della decisione di dichiarare inammissibile il ricorso.

