Annullamento con rinvio limitato alle pene sostitutive: i giudici di secondo grado dovranno motivare sulla richiesta avanzata dalla difesa
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La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha deciso sul ricorso proposto da F. U., confermando nel merito le condanne per ricettazione e falso, ma disponendo l’annullamento con rinvio della sentenza di appello limitatamente alla questione delle pene sostitutive. La decisione è stata assunta all’esito dell’udienza del 24 ottobre 2025 e riguarda una vicenda che ruota attorno all’utilizzo di certificati medici falsi per sottrarsi a provvedimenti di accompagnamento coattivo disposti da due tribunali.
Con sentenza del 12 febbraio 2025, la Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Castrovillari che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei reati di ricettazione e di falso materiale in atto pubblico.
In particolare, l’imputato era stato ritenuto responsabile, in concorso con altro soggetto, della ricettazione di due moduli in bianco di un ricettario medico denunciato smarrito o sottratto, nonché della formazione e dell’utilizzo di due falsi certificati medici. Tali certificazioni, redatte su quei moduli, erano state impiegate per giustificare l’assenza dell’imputato davanti al Tribunale di Crotone e al Tribunale di Teramo, che avevano disposto il suo accompagnamento coattivo.
Nel ricorso la difesa aveva articolato tre motivi. Con il primo aveva contestato la qualificazione del certificato medico come atto pubblico fidefacente, sostenendo che non vi fosse prova della convenzione del sanitario con il Servizio sanitario nazionale e, dunque, della sua qualifica di pubblico ufficiale. Con il secondo motivo aveva lamentato la mancanza di un concreto contributo causale dell’imputato nella falsificazione materiale degli atti. Con il terzo, infine, aveva denunciato l’omessa motivazione della sentenza d’appello sulla richiesta, avanzata con motivi nuovi tempestivi, di applicazione delle pene sostitutive.
La Suprema Corte ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo. I giudici hanno ricordato che, quando le sentenze di primo e secondo grado sono sorrette da criteri omogenei e da un apparato logico uniforme, esse vanno lette congiuntamente come un unico percorso motivazionale. In questo caso, entrambe le decisioni avevano accertato che il ricettario proveniva da un medico di base convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, qualifica emersa non solo dalle dichiarazioni del sanitario, ma anche dalla documentazione acquisita agli atti. Si tratta di un accertamento di fatto che non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: le ricette del medico convenzionato hanno natura di certificato per la parte ricognitiva e di autorizzazione amministrativa per la parte che consente all’assistito di fruire del servizio farmaceutico. Da ciò discende che la diagnosi riportata nel certificato è coperta da fede privilegiata, poiché «destinata ab initio alla prova» e redatta da un pubblico ufficiale nell’esercizio di una funzione certificatrice. In questa prospettiva, l’attestazione falsa di una malattia e di una prognosi integra correttamente il falso materiale in atto pubblico, punibile ai sensi degli articoli 476 e 482 del codice penale.
Inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, poiché la censura relativa al contributo causale dell’imputato nella falsificazione non risultava essere stata proposta nei motivi di appello. Si trattava, dunque, di una doglianza nuova, introdotta per la prima volta in cassazione e, come tale, non scrutinabile.
Diverso l’esito sul terzo motivo. La Corte ha ritenuto fondato il rilievo difensivo relativo alla totale omissione di motivazione sulla richiesta di pene sostitutive. Dagli atti risultava che l’imputato aveva depositato tempestivamente, il 16 gennaio 2025, motivi nuovi con cui sollecitava l’applicazione delle pene sostitutive della detenzione breve. La Corte d’appello aveva dato atto dell’esistenza di tali motivi, riportando le conclusioni delle parti, ma non aveva fornito alcuna risposta sul punto, né esplicita né implicitamente desumibile dalla motivazione complessiva.

