La Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla Diamante Blu Srl (già concessionaria del porto di Diamante) in liquidazione, confermando la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società. L’ordinanza, pubblicata il 27 novembre 2025, chiude il contenzioso avviato dopo l’impugnazione del provvedimento di primo grado.

La vicenda aveva preso avvio dal ricorso della procura di Cosenza, all’epoca dei fatti diretta dal magistrato (ora in pensione) Mario Spagnuolo, che aveva inizialmente respinto la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale ritenendo la società non insolvente. Il giudice di primo grado aveva valorizzato l’esistenza, in bilancio, di un attivo immobilizzato legato a un contratto di project financing stipulato con la Regione Calabria per la realizzazione di un’opera pubblica.

La Corte d’Appello aveva poi accolto il reclamo della Procura, rilevando che quel contratto era stato risolto in autotutela il 21 luglio 2020, con conseguente impossibilità di completare i lavori a causa dell’indisponibilità delle aree. In tale quadro, il giudice del reclamo aveva ritenuto prive di valore le immobilizzazioni materiali e immateriali, escludendo la possibilità di monetizzazione e di risanamento dell’impresa.

Nel giudizio di legittimità, la società ricorrente aveva sollevato tre motivi di censura. Il primo riguardava la validità del reclamo della Procura, depositato in formato cartaceo. La Cassazione ha dichiarato infondata la doglianza, spiegando che l’autorizzazione del Presidente della Corte d’Appello al deposito cartaceo costituisce un’eccezione prevista dall’art. 196-quater disp. att. c.p.c. e consente l’ingresso dell’atto nel fascicolo telematico.

Il secondo motivo, relativo alla pretesa estinzione del procedimento per mancato impulso di parte, è stato a sua volta respinto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il procedimento di reclamo nelle procedure concorsuali segue le regole del rito camerale e deve proseguire anche in assenza delle parti.

Il terzo motivo, concernente la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi del Codice della crisi, è stato dichiarato inammissibile, poiché non coglieva la ragione decisoria della sentenza impugnata. L’appello aveva infatti accertato che l’unico attivo indicato, rappresentato dalle immobilizzazioni, non fosse liquidabile dopo la risoluzione del contratto con la Regione.

La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la società al pagamento delle spese processuali in favore della curatela, quantificate in 7mila euro per compensi, oltre accessori, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge. La società Diamante Blu Srl è difesa dall’avvocato Ugo Celestino.