La Suprema Corte riconosce la legittimazione processuale della Soget S.p.A. ad appellare le decisioni che annullano ingiunzioni fiscali emesse per conto del Comune. Con ordinanza n. 21987/2025, la Sezione tributaria della Cassazione ha accolto il ricorso della concessionaria contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Calabria (già CTR), che aveva dichiarato inammissibile l’appello della società.

Il caso riguarda due ingiunzioni fiscali (relative alla TARSU 2011-2012, oggi TARI) e un preavviso di fermo amministrativo, notificati da Soget S.p.A. quale concessionaria per la riscossione del tributo per conto del Comune di Rossano (oggi Corigliano-Rossano). In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza aveva accolto il ricorso di un contribuente, annullando le ingiunzioni per vizio di notifica e dichiarando cessata la materia del contendere sul preavviso di fermo.

La Corte tributaria regionale aveva ritenuto inammissibile l’appello proposto da Soget, sostenendo che essa non fosse legittimata ad agire, in quanto i provvedimenti impugnati erano riconducibili al Comune, quale ente impositore.

La Cassazione ha invece cassato la sentenza d’appello, chiarendo che Soget – in qualità di soggetto che ha emesso e notificato gli atti impugnati – era parte legittimata a proporre appello. Semmai, si legge nell’ordinanza, «la CTR avrebbe dovuto accertare se la stessa avesse interesse a contestare le questioni di merito attinenti al credito», ma non poteva negare in radice la legittimazione all’impugnazione.

La Suprema Corte ha inoltre rilevato il difetto di motivazione della sentenza impugnata, la quale si era limitata a una “laconica affermazione” circa l’assenza di legittimazione, senza approfondire le ragioni della partecipazione della concessionaria al giudizio di primo grado, né il suo concreto interesse a proporre appello. Del resto, la decisione di primo grado aveva riconosciuto vizi di notifica imputabili proprio alla Soget, configurando così un interesse diretto alla difesa della legittimità del proprio operato.

La causa è stata quindi rinviata alla Corte tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per l’esame nel merito dell’appello proposto da Soget S.p.A.