La Cassazione, sesta sezione penale, ha di recente pubblicato le motivazioni relative alla posizione di Pasquale Forastefano, uno degli imputati di “Gentlemen 2“. Secondo la Dda di Catanzaro, Forastefano che è sottoposto al regime del 41bis (carcere duro), è il “reggente” dell’omonima cosca operante nel territorio della Sibaritide ed insieme ad altri soggetti avrebbe fatto parte di un’associazione a delinquere dedita al narcotraffico e all’acquisto di armi.

Gli ermellini, nel mese di dicembre del 2023, avevano annullato con rinvio l’ordinanza di conferma del Riesame di Catanzaro, il quale aveva condiviso le argomentazioni del gip in tema di gravità indiziaria ed esigenze cautelari. La Cassazione, tuttavia, ha rimesso in discussione una parte del provvedimento cautelare del Riesame di Catanzaro, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dagli avvocati Cesare Badolato e Pasquale Di Iacovo.

Inutilizzabilità dei dati

Circa l’inutilizzabilità dei dati acquisiti a mezzo di ordine europeo di indagine, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. C’è da dire però che sul punto si attende la decisione delle Sezioni Unite che il 29 febbraio prossimo si esprimeranno sulla questione sollevata dalla stessa Cassazione in ordine all’ordinanza di Iaria. Ciò che è invece è stato accolto riguarda l’identificazione del parlante, in quanto la difesa ha sostenuto che non vi siano certezze sul fatto che Pasquale Forastefano avesse utilizzato il criptofonino per discutere di attività delittuose.

La Cassazione su Pasquale Forastefano

«A fronte delle plurime deduzioni difensive sollevate, volte ad accreditare la riferibilità dell’uso del telefonino criptato a soggetto diverso dal ricorrente, in particolare a Nicola Abbruzzese“, conosciuto nel mondo criminale come “Semiasse“, «il Tribunale ha preso in considerazione solo alcune di esse, fornendo peraltro risposte illogiche o incomplete. In particolare, ha fatto riferimento alla circostanza che nel corso di un viaggio compiuto nella capitale il telefonino criptato aveva agganciato la medesima cella di posizionamento rilevata dal telefono non criptato in uso a Forastefano: si tratta tuttavia di rilievo che non è stato definito sul piano temporale, rispetto all’andamento delle vicende ricostruite, e soprattutto non è stato correlato alla specifica indicazione di un dato probatorio, dal quale potesse desumersi che anche un telefonino criptato potesse agganciare una cella, lasciando di ciò traccia, e che, nel caso di specie, vi fosse stata la coincidenza prospettata

«Il Tribunale ha inoltre valorizzato la circostanza che il ricorrente fosse menzionato come «il pazzo» o «l’animale», senza tuttavia dar conto degli elementi sulla cui base tale rilievo era stato formulato, a fronte di quanto difensivamente dedotto in ordine alla circostanza che l’espressione «il pazzo» era riferibile a soggetto diverso, venuto in rilievo in una parallela indagine, fermo restando che relativamente ai colloqui del 30/10/2020 era necessario spiegare come potesse farsi riferimento al ricorrente, che si trovava in Italia».

Omesse le deduzioni difensive

«Se sul piano logico, non può dirsi censurabile l’assunto del Tribunale secondo cui anche un soggetto a contatto con gli altri protagonisti avrebbe potuto fornire all’interlocutore una generica risposta in ordine alla situazione in cui si trovava Luigi Abbruzzese, ristretto in carcere, non può invece sottacersi l’omessa analisi da parte del Tribunale di tutte le deduzioni difensive volte a contestare la concreta riferibilità del telefonino criptato al ricorrente, desunte da colloqui intercorsi dopo gli arresti effettuati nell’operazione Kossa e in particolare da dialoghi, allegati al ricorso, presumibilmente intercorsi tra nipoti di uno stesso zio o di un nonno. Si tratta di elementi che implicano una valutazione di merito, non consentita alla Corte di cassazione, ma in concreto pretermessa dal Tribunale».

«Relativamente ai riferimenti alla nascita di un terzo figlio e al padre detenuto, contenuti in colloqui valorizzati in relazione al delitto in materia di armi di cui al capo 9), risulta fondata la censura difensiva incentrata sul rilievo che il Tribunale ha omesso di dar conto degli elementi sulla cui base quei profili risultino pertinenti e dunque concretamente identificativi rispetto alla persona del ricorrente».

Dubbi sull’identificazione di Pasquale Forastefano

«Alla resa dei conti – conclude la Cassazione – deve dunque prendersi atto che il provvedimento impugnato non ha idoneamente risolto con motivazione immune da vizi il problema dell’identificazione del soggetto che utilizzava il telefono SkyECC, fermo restando che in base alla ricostruzione proposta lo stesso era comunque utilizzato da due soggetti, occorrendo una nuova analisi di merito, volta a colmare le lacune rilevate e a dar conto degli elementi in base ai quali, a fronte delle argomentazioni difensive, possa effettivamente ritenersi che fosse Pasquale Forastefano il soggetto coinvolto nelle operazioni in materia di stupefacenti e di armi, desumibili dalle chat acquisite». Riguardo a un ultimo capo d’imputazione contestato a Pasquale Forastefano, la Cassazione ritiene che non vi sia prova della consumazione del reato in ordine al traffico di cocaina dall’estero.