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Il ragazzo, ultrà del Cosenza, secondo la Questura di Palermo faceva parte del gruppo arrivato in città con coltelli e aste. Ma gli ermellini hanno evidenziato un vizio di forma per l’obbligo di firma.
E’ fondato il ricorso presentato da un tifoso del Cosenza, raggiunto nel mese di febbraio del 2019, da un provvedimento di Daspo emesso dal Questore di Palermo, dopo gli scontri avvenuti tra tifosi rossoblù e ultrà del Catania. Eventi di entità delittuosa accaduti prima che la squadra allenata da Piero Braglia giocasse al “Barbera” di Palermo il match di campionato contro la formazione rosanero. Secondo la polizia, che aveva applicato il cosiddetto “Daspo di gruppo” a tanti ultrà silani, i sostenitori rossoblù erano giunti nella città siciliana a bordo di un pullman nel quale erano trasportati coltelli, aste ed un piccolo blocco di cemento.
La Cassazione dà ragione al tifoso del Cosenza
Ricorso in Cassazione presentato dal tifoso avverso la decisione assunta in primis dal Questore di Palermo e convalidata dal gip del tribunale di Palermo. Per gli ermellini le censure difensive, avanzate dall’avvocato Antonio Quintieri, hanno individuato un vizio procedurale relativo all’obbligo di firma che ha portato, dunque, alla revoca della misura cautelare per il 35enne ultrà del Cosenza. Nei motivi esposti dalla Suprema Corte si legge «che l’annullamento deve essere disposto senza rinvio perché la violazione del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore all’interessato integra una nullità di ordine generale».
Nel caso in esame «risulta anche dal testo dell’ordinanza impugnata che la stessa è stata emessa in data 8 febbraio 2019, ore 9, mentre il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente il 6 febbraio 2019, ore 9,52. Di conseguenza, è di immediata evidenza che, nel presente procedimento, la convalida è intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore all’interessato». La Cassazione in definitiva annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Palermo limitatamente all’obbligo di presentazione alla P.G. (a. a.)