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Il Tar della Calabria, questa mattina, ha depositato le motivazioni del ricorso contro l’ordinanza della Regione Calabria che nelle scorse settimane aveva chiuso le scuole in Calabria, ad eccezione degli asili nido. I ricorrenti, secondo apprende Cosenza Channel, sarebbero anche magistrati in servizio nei vari uffici calabresi che, quindi, ottengono parere favorevole. In sostanza, il Tar riapre le scuole (Infanzia, Primaria e scuola secondaria di primo grado), per cui l’ordinanza di Spirlì viene sospesa (ad eccezione di quelle sindacali che non sono state impugnate).
Tuttavia, rimangono dubbi circa l’efficacia del provvedimento per tutti gli istituti scolastici della regione, in quanto il presidente del Tar di Catanzaro, nella parte finale del decreto, scrive che «sospende il provvedimento impugnato nei limiti dell’interesse dei ricorrenti».
Riaprono le scuole in Calabria, le motivazioni
Nel provvedimento, emesso dalla sezione prima, si legge che «considerato che il DPCM del 3/11/20, anche nei territori regionali più intensamente caratterizzati dal rialzo della curva epidemica per infezione da Covid 19, sconta la possibilità di effettuare attività didattiche “in presenza” nella scuola materna, in quella elementare e nella prima media e ciò al fine di assicurare, da parte del Sistema Nazionale di istruzione, a queste categorie di alunni, attività formative – decisive ai fini della strutturazione stessa della personalità in un regime di socializzazione – e di insegnamento non adeguatamente surrogabili da una eventuale, sempre chè concretamente attivabile con carattere di generalità, didattica “a distanza” per tali fasce di età; considerato che l’evidente conflitto tra l’atto impugnato – adottato appena otto giorni dopo l’entrata in vigore del soprammenzionato DPCM (cfr. art. 3 comma 4) e ben prima del lasso temporale minimo previsto dal Governo per le verifiche sull’andamento della curva – e le disposizioni del Governo ivi incluse quelle del Ministero dell’Istruzione, queste ultime (vedi cd. protocollo COVID e D.M. n.39 del 26/6/20 di approvazione del Piano Scuola 2020/21) configuranti modalità di gestione dell’impatto epidemico, sia a livello di prevenzione del rischio e sia in relazione ad eventuali casi di contagio riscontrati in ambito scolastico, volte a contemperare l’emergenza con l’ordinaria attività didattica in presenza per gli alunni in questione, può trovare composizione con conseguente legittimo esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge n.833/78 esclusivamente ove ricorrano situazioni sopravvenute o non considerate dal citato DPCM oppure in relazione a specificità locali; ritenuto viceversa che l’istruttoria posta a base dell’atto impugnato, oltre a basarsi su presupposti cronologicamente non lontani da quelli tenuti presente dal citato DPCM e dal successivo inserimento della Calabria in zona rossa, comunque, per quanto riportato nel preambolo motivazionale, nel disporre una chiusura generale – estesa cioè all’intero territorio regionale, senza discriminazione alcuna fra differenti situazioni locali o parti di territorio diverse – delle attività didattiche in presenza nei confronti delle categorie di alunni sopra indicate senza una almeno verosimile indicazione di coefficienti e/o percentuali di contagio riferibili ad alunni e operatori scolastici ma esclusivamente sulla base della mera rappresentazione della “problematica connessa ai numerosi contagi di studenti e operatori scolastici” senza certezza alcuna del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche nella scuola materna, in quella elementare e media di primo grado (limitatamente al primo anno) e il verificarsi dei contagi – stante anche l’assenza di interlocuzioni con gli Istituti Scolastici (ritenuti tutti allo stesso modo luoghi in cui il rispetto del distanziamento interpersonale è “complicato”) – conduce alla conclusione che la succitata correlazione e comunque – quand’anche esistente – la sua consistenza e distribuzione territoriale sembrano essere frutto d’una istruttoria procedimentale sommaria e carente basata su dati e ipotesi destinati a trovare più precisa conferma solo ad intervenuto esaurimento dell’efficacia dell’ordinanza “de qua”; ritenuto sussistente il requisito del “periculum” avuto riguardo in particolare al grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente sui destinatari ultimi del servizio scolastico; accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato nei limiti dell’interesse dei ricorrenti. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 dicembre 2020, che si svolgerà nell’osservanza della disciplina dettata dall’art. 25 del D.L.28/10/20 n.137.
«Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone dei ricorrenti».