Confermata la misura alternativa per il condannato, già appartenente al clan Perna-Pranno. Decisivo (tra le altre cose) il percorso rieducativo
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Jorge Franganillo
Resta confermata la semilibertà per Giuseppe Ruffolo, originario di Cosenza, condannato all'ergastolo per quattro omicidi, uno dei quali aggravato dal metodo mafioso. La Prima sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura generale presso la Corte d'appello dell'Aquila contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva ammesso il detenuto alla misura alternativa per svolgere attività di volontariato presso l'associazione «I Falchi della Lucania», operante a Potenza.
Al centro del giudizio c'era la valutazione della pericolosità sociale del condannato, in passato appartenente al clan di 'ndrangheta Perna-Pranno, e la possibilità di accedere alla semilibertà nonostante la gravità dei reati per i quali sta espiando la pena.
La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse esaminato adeguatamente gli elementi necessari, valutando non soltanto il passato criminale di Ruffolo, ma anche il percorso rieducativo compiuto durante la detenzione e l'assenza di elementi concreti che dimostrassero collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Ruffolo è difeso dall’avvocato Luca Acciardi.
La condanna all'ergastolo per quattro omicidi
Giuseppe Ruffolo sta scontando la pena dell'ergastolo inflitta dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro con sentenza del 25 maggio 2012.
La condanna riguarda quattro omicidi, uno dei quali aggravato dal metodo mafioso.
Il 28 aprile 2026, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila aveva accolto la sua richiesta di accesso alla semilibertà, consentendogli di svolgere attività di volontariato presso un'associazione di Potenza.
Contro questa decisione aveva presentato ricorso la Procura generale dell'Aquila, sostenendo che non fossero stati adeguatamente valutati i rischi connessi alla precedente appartenenza del detenuto alla criminalità organizzata.
Secondo la prospettazione dell'accusa, il Tribunale aveva attribuito eccessiva importanza ai risultati dell'osservazione carceraria, senza considerare sufficientemente la gravità dei delitti, i precedenti penali, la mancata collaborazione con la giustizia e l'assenza di una completa revisione critica del passato.
La Procura aveva inoltre richiamato la precedente appartenenza di Ruffolo al clan Perna-Pranno, indicato nel ricorso come un'organizzazione ancora attiva.
La collaborazione con la giustizia era stata dichiarata impossibile
La Cassazione ha affrontato anzitutto la questione della mancata collaborazione con la giustizia.
La Suprema Corte ha ricordato che un provvedimento del 6 luglio 2023 aveva già accertato l'impossibilità della collaborazione da parte di Ruffolo.
Di conseguenza, la contestazione della Procura su questo punto è stata ritenuta non pertinente.
I giudici hanno inoltre chiarito che l'ammissione alla semilibertà, secondo quanto previsto dall'articolo 50 dell'ordinamento penitenziario, si fonda sui progressi compiuti dal detenuto nel trattamento e sull'esistenza delle condizioni per un graduale reinserimento sociale.
Non è invece indispensabile dimostrare una completa revisione critica del proprio passato, come sostenuto nel ricorso.
La valutazione deve essere condotta considerando concretamente il percorso individuale e gli elementi che consentano di escludere sia l'attualità dei collegamenti criminali sia il rischio di un loro ripristino.
Il parere della DDA di Catanzaro
Un elemento centrale della decisione riguarda le informazioni provenienti dagli uffici antimafia.
La Cassazione ha evidenziato che, secondo quanto riportato nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, dal parere della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro non emergevano elementi a conferma di collegamenti attuali di Ruffolo con la criminalità organizzata, nonostante la sua precedente appartenenza al clan Perna-Pranno.
La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, invece, non aveva trasmesso il proprio parere.
La Suprema Corte ha sottolineato che la Procura generale, nel contestare la concessione della semilibertà, non aveva indicato ulteriori elementi concreti capaci di dimostrare l'esistenza di rapporti attuali con gli appartenenti al sodalizio o il pericolo di una ripresa dei contatti.
Il richiamo alla gravità dei reati commessi e ai legami mafiosi del passato, pur rilevante nella valutazione complessiva, non è stato ritenuto sufficiente a smentire le conclusioni raggiunte dal Tribunale di sorveglianza.
Permessi premio, volontariato e percorso rieducativo
La decisione richiama diversi elementi del percorso intrapreso dal detenuto negli ultimi anni.
Il Tribunale di sorveglianza aveva valorizzato la fruizione con esito positivo di numerosi permessi premio, alcuni dei quali trascorsi anche nel territorio di origine.
Erano stati considerati anche l'assenza di corrispondenza con altri detenuti e la richiesta di Ruffolo di partecipare a un programma di giustizia riparativa.
Quest'ultima richiesta non era stata accolta esclusivamente per la durata limitata del programma, non per ragioni legate alla condotta del detenuto.
Il gruppo di osservazione penitenziaria aveva inoltre suggerito la prosecuzione delle esperienze premiali e il passaggio a un regime detentivo meno afflittivo, alla luce del processo di risocializzazione in corso.
Per la Cassazione, il Tribunale aveva esaminato questi elementi in maniera complessiva, arrivando a una valutazione adeguatamente motivata sul venir meno della pericolosità sociale e sul rischio di ripristino dei collegamenti criminali.
La Cassazione: il passato criminale non è stato sottovalutato
Nella sentenza, la Suprema Corte ha precisato che la gravità dei quattro omicidi e la precedente pericolosità sociale del condannato non erano state ignorate.
Il Tribunale di sorveglianza aveva infatti ricordato anche i precedenti provvedimenti con cui erano state respinte altre richieste di accesso ai benefici penitenziari.
La diversa decisione adottata nel 2026 è stata fondata su una valutazione aggiornata della personalità e dei comportamenti del detenuto, alla luce della disciplina introdotta con il decreto legge 162 del 2022, convertito nella legge 199 del 2022.
Questa normativa consente, a determinate condizioni, l'accesso ai benefici penitenziari anche ai condannati per reati ostativi che non collaborano con la giustizia, purché siano soddisfatti i requisiti previsti e vengano forniti elementi specifici per escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio della loro ricostituzione.
Non bastano, dunque, la sola buona condotta carceraria, la partecipazione alle attività trattamentali o una generica dichiarazione di dissociazione.
Nel caso di Ruffolo, secondo la Cassazione, il Tribunale aveva considerato elementi ulteriori, tra cui l'esito dei permessi premio, il percorso di risocializzazione e le informazioni degli uffici antimafia.

