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Il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Cosenza, Francesco Luigi Branda, ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, G. A. dall’accusa di aver reso una dichiarazione falsa al fine dell’ottenimento del reddito di cittadinanza, in accoglimento della argomentazioni sostenute dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Endria Greco del Foro di Cosenza.
In particolare, la difesa, attraverso prove testimoniali e documentali, ha dimostrato come la dichiarazione asseritamente falsa perché non comprensiva dell’indicazione della comproprietà di alcuni beni immobili, fosse, in realtà, frutto di un cosiddetto “errore scusabile”, atteso che, di questi beni, l’imputata non ne aveva mai avuto il possesso, né rendita alcuna.
Siffatta circostanza, determinando nell’agente l’inconsapevolezza di non avere i requisiti di legge per richiedere l’erogazione delle risorse pubbliche di cui sopra, ha fatto venire meno la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dal reato. Alla luce di tali emergenze processuali il Giudice Monocratico, valutando la fondatezza di una condizione di ignoranza scusabile della legge penale, ha emesso la pronuncia assolutoria.