Non aveva violato le restrizioni anti-Covid e si stava muovendo legittimamente per comprovate esigenze lavorative. Con questa motivazione il Giudice di Pace di Paola, con sentenza n. 21/2026, ha accolto il ricorso presentato da un imprenditore locale, annullando l’ordinanza di ingiunzione emessa dalla Prefettura di Cosenza e condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Il caso: multa da oltre 500 euro per presunta violazione

Il provvedimento riguardava una sanzione amministrativa di 533,33 euro, notificata dal Comando Stazione Carabinieri di Paola e originata da un controllo effettuato il 17 aprile 2020 dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Paola. Secondo l’accertamento, l’imprenditore avrebbe violato le norme di contenimento del contagio da Covid-19.

Fin dal momento del controllo su strada, però, l’uomo aveva spiegato ai militari che si stava spostando all’interno del Comune di residenza per motivi di lavoro, essendo titolare di un autolavaggio self service nei pressi del centro commerciale “Le Muse”. La giustificazione era stata riportata sia nel verbale sia nell’autocertificazione compilata sul posto.

Il ricorso e la linea difensiva

Assistito dagli avvocati Carmine Curatolo ed Emilio Enzo Quintieri, l’imprenditore ha impugnato tempestivamente l’ordinanza davanti all’Autorità giudiziaria, contestando l’insussistenza dell’illecito amministrativo.

La difesa ha dimostrato, anche attraverso documentazione prodotta in giudizio, che l’attività di autolavaggio non era mai stata soggetta a chiusura, rientrando tra quelle consentite durante l’emergenza sanitaria perché funzionali alla manutenzione e igienizzazione dei veicoli. Di conseguenza, lo spostamento era pienamente legittimo e conforme alla normativa vigente all’epoca dei fatti.

In particolare, i legali hanno richiamato l’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 10 aprile 2020, che consentiva esplicitamente gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative.

La decisione del giudice

La Prefettura di Cosenza, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, venendo dichiarata contumace e omettendo di provare l’esistenza degli elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi, dell’illecito contestato.

Alla luce degli atti e della documentazione difensiva, il Giudice di Pace Daniela Turco ha riconosciuto che l’imprenditore aveva agito nel pieno rispetto della normativa emergenziale, annullando l’ordinanza di ingiunzione perché fondata su un verbale di contestazione erroneo per una violazione inesistente.

Oltre all’annullamento della sanzione, il giudice ha disposto la condanna della Prefettura di Cosenza al pagamento delle spese di lite, sancendo in modo netto l’illegittimità del provvedimento amministrativo.