Il boss della confederazione mafiosa cosentina ha tentato la via del ricorso straordinario ma la Cassazione gli ha dato ancora torto
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Il boss di Cosenza Francesco Patitucci
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il nuovo ricorso presentato da Francesco Patitucci, già condannato all’ergastolo per il duplice omicidio di Francesco Lenti e Marcello Gigliotti, commesso il 2 febbraio 1986. Con la decisione, la Suprema Corte ha confermato l’esito già maturato in sede di legittimità: resta ferma la sentenza che ha rigettato il ricorso ordinario e ha lasciato intatta la condanna.
Il procedimento riguarda un ricorso straordinario proposto ai sensi dell’articolo 625-bis del codice di procedura penale, con cui la difesa ha tentato di far valere presunti “errori di fatto” contenuti nella sentenza della Cassazione dell’8 gennaio 2025. In udienza il sostituto procuratore generale Giuseppe Sassone ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, mentre l’avvocato Marcello Manna ha illustrato i motivi e ne ha sollecitato l’accoglimento.
Il precedente: il rigetto del 2025 e l’ergastolo confermato
La sentenza impugnata aveva rigettato il ricorso contro la decisione della Corte di assise di appello di Catanzaro del 27 febbraio 2024, che aveva confermato l’ergastolo per Patitucci. In quel passaggio, la Cassazione aveva ritenuto infondati i motivi difensivi, giudicando congrua la motivazione sull’attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Antonio De Rose, riscontrate da altre fonti dichiarative (tra cui Francesco Garofalo, Roberto Pagano e Franco Pino) e da accertamenti di polizia giudiziaria.
In base a quel quadro, i giudici avevano ricostruito il duplice omicidio come esecuzione di un mandato attribuito al pentito Franco Pino, indicato come capo della consorteria mafiosa “Pino-Sena”, all’epoca detenuto nel carcere di Reggio Calabria, e trasmesso all’esterno tramite la convivente Angela Drago. Nella ricostruzione accolta, Patitucci avrebbe attirato le vittime nella propria abitazione, dove Gigliotti sarebbe stato colpito, e avrebbe poi concorso al completamento dell’azione omicidiaria in località Falconara.
Il nuovo tentativo: ricorso straordinario per “errore di fatto”
Con il ricorso straordinario, la difesa ha sostenuto che la Cassazione del 2025 fosse incorsa in una serie di errori “percettivi” tali da incrinare l’architrave della condanna, cioè la valutazione di attendibilità di De Rose. I punti sollevati erano quattro.
Il primo riguardava il rinvenimento dei corpi: secondo la difesa, la sentenza avrebbe attribuito a De Rose un ruolo determinante nell’indicazione del luogo di occultamento, mentre dagli atti risulterebbe che il collaboratore non avrebbe mai saputo indicare il punto esatto e che l’individuazione sarebbe avvenuta grazie a un sopralluogo autonomo della polizia giudiziaria.
Il secondo contestava la ricostruzione del ruolo di Patitucci come intermediario tra il presunto mandante Pino e i presunti esecutori: la difesa ha sostenuto che Patitucci sarebbe stato contestato come esecutore materiale e che Angela Drago non sarebbe mai stata rinviata a giudizio come concorrente nel duplice omicidio con il ruolo di “latrice” dell’ordine.
Il terzo punto riguardava la dinamica della morte di Gigliotti: secondo il ricorso, la sentenza avrebbe recepito una ricostruzione incompatibile con la perizia medico-legale, perché la morte sarebbe stata immediata per un unico colpo di fucile e quindi non compatibile con un trasporto “in vita” verso il luogo dell’esecuzione.
Il quarto riguardava un presunto travisamento delle dichiarazioni della moglie di Gigliotti, che - secondo la difesa - avrebbe smentito l’ipotesi dell’attrazione delle vittime nell’abitazione di Patitucci.
In aggiunta, veniva lamentato un omesso esame di alcune censure già proposte con il ricorso ordinario del 2025.
La risposta della Cassazione: non sono “errori di fatto”, ma valutazioni
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso chiarendo, in premessa, cosa si intende per “errore di fatto” nel giudizio di legittimità: deve trattarsi di una svista percettiva immediata e oggettivamente rilevabile sulla lettura degli atti del giudizio di Cassazione e tale da aver determinato una decisione diversa. Quando invece la questione tocca valutazioni, ricostruzioni, motivazioni o apprezzamenti del materiale probatorio, non si è nell’ambito dell’articolo 625-bis.
Su questa base, la Corte ha ritenuto che le doglianze della difesa, “lungi” dal denunciare sviste materiali, finissero per contestare la tenuta argomentativa della sentenza del 2025, cioè profili di giudizio non aggredibili con il ricorso straordinario.
Nel merito, la Cassazione ha osservato che la questione sul rinvenimento dei corpi non integra un errore percettivo e, comunque, non emergerebbe nei termini prospettati dalla difesa: dalla sentenza impugnata risulta che De Rose avrebbe fornito indicazioni utili anche al rinvenimento dei corpi, dopo aver indicato il posto in cui si trovava l’auto utilizzata per trasportare le vittime, poi data alle fiamme.
Quanto al ruolo di intermediario, la Corte ha ritenuto che il rilievo sia al più ricostruttivo: la Prima Sezione avrebbe seguito la ricostruzione dei giudici di merito, valorizzando anche la trasmissione del mandato omicidiario e ritenendola non manifestamente illogica. Sul punto, la sentenza dell’8 gennaio 2025 aveva anche spiegato perché la diversa versione fosse ritenuta poco credibile, richiamando l’ipotesi che si volesse tenere indenne la convivente Angela Drago.
Sulla perizia medico-legale, la Cassazione ha escluso la “svista”: la perizia non sarebbe stata ignorata, ma valutata nel quadro complessivo, ritenendo che le censure difensive isolassero in modo improprio il dato scientifico dal resto della piattaforma probatoria e mirassero a una rivalutazione del merito.
Quanto alle dichiarazioni della moglie di Gigliotti, la Corte ha rilevato che la doglianza risulta comunque generica perché, già nel ricorso ordinario, erano state riportate solo alcune risposte senza permettere alla Cassazione di verificare il contenuto dichiarativo complessivo considerato dai giudici di merito.
Infine, sul presunto omesso esame di motivi, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui l’omissione non integra “errore di fatto” quando il motivo risulti implicitamente disatteso o assorbito; e, nel caso specifico, ha ritenuto la censura generica perché non indicava puntualmente quali deduzioni sarebbero state omesse né se fossero immediatamente rilevabili dal semplice controllo del ricorso.

