Il tribunale collegiale di Paola, presieduto dal presidente Alfredo Cosenza, ha depositato le motivazioni secondo cui una parte delle intercettazioni telefoniche contenute nell’inchiesta denominata “Amici in Comune” non possono essere utilizzate perché derivanti da altro procedimento penale. Una giurisprudenza ormai consolidata grazie alla preziosa sentenza Cavallo. È successo così quindi anche nell’indagine coordinata dalla procura di Paola sull’operato dell’amministrazione comunale di Praia a Mare, attualmente capeggiata dal sindaco Antonio Praticò, sottoposto a giudizio insieme ad altri imputati, tra cui imprenditori del luogo e non.

Il provvedimento nasce dalle eccezioni di inutilizzabilità esposte dai difensori di Giovanni Condicelli, Pasquale Lamboglia, Rosa Grisolia, Domenico Rocco, Antonio Praticò, Giorgio De Rosa e Giovanni Antonio Argirò, a cui si sono associati i difensori di Nicola Gabriele, Antonio Masturzo, Stefano De Rosa, Antonio Francesco Alimena ed Ernesto Lupinacci.

«Le contestazioni oggetto del presente procedimento – si legge nell’ordinanza – e indicate nella richiesta di rinvio a giudizio sono scaturite dall’attività di captazione telefonica e ambientale legittimamente disposta in relazione ad indagini concernenti il reato di turbata libertà degli incanti, commesso da Giovanni Antonio Agirò in concorso con altri soggetti, in relazione alla gara d’appalto concernente l’affidamento in gestione di un locale ad uso bar-ristorante-campo sportivo di proprietà comunale situato in località Fiuzzi di Praia a Mare, nonché alla gara concernente l’affidamento in gestione dello stadio “M. Tedesco di Praia a Mare”».

«Dalla suddetta attività investigativa, poi, emergevano ulteriori spunti investigativi in rapporto ai quali sono state sottoposte a captazioni anche altre utenze telefoniche, nonché è stata disposta l’intercettazione attraverso lo strumento del captatore informatico con riferimento ad ulteriori utenze e con riferimento a quelle già oggetto di intercettazione telefonica, procedendo, progressivamente, a nuove iscrizioni di notizie di reato».

Secondo il collegio giudicante il Rit 66/19 è utilizzabile “essendoci tra il reato per cui era stata autorizzata l’attività intercettiva (art. 353 c. p. confluito nel capo 16 di imputazione) e gli ulteriori reati contestati agli odierni imputati una connessione finalistica rilevante ai sensi dell’art. 12 c. p. p., essendo stati commessi nell’ambito del medesimo contesto spazio temporale da soggetti che, a diverso titolo, facevano parte dell’amministrazione del Comune di Praia a Mare». Stessa cosa dicasi per i Rit 79/19 e 39/19, mentre «con riguardo all’intercettazione di cui al Rit 75/20, a sua volta autorizzata a seguito dell’emissione di spunti investigativi dall’attività di captazione disposta con il Rit 66/19, il Collegio non ritiene sussistente una connessione sostanziale ex art. 12 c. p. p., tra i reati per i quali l’intercettazione era stata autorizzata e quelli contestati ai capi 13 e 14 di imputazione che sono emersi dall’attività di ascolto delle conversazioni, dovendosi piuttosto ritenere esistente un mero collegamento probatorio ex art. 371 c. p. p.».

A tal proposito, in relazione al capo 14 della rubrica imputativa, potrebbe essere messa in discussione la fondatezza della grave accusa a carico dell’attuale primo cittadino di Praia a Mare, Antonio Praticò, difeso dagli avvocati Francesco Cristiani e Roberto Le Pera, ossia il reato di “rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio” con pena prevista fino a 5 anni di reclusione.