Il capitolo dedicato al capo 172 nell’impugnazione della Procura antimafia contro la sentenza di primo grado
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Nel capitolo dedicato al capo 172 del processo Reset, la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro contesta frontalmente l’assoluzione pronunciata dal Tribunale collegiale di Cosenza nei confronti di Marcello Manna e Agostino Briguori, sostenendo che la decisione sia frutto di una lettura frammentaria del materiale probatorio. Al centro del motivo di appello c’è l’ipotesi di corruzione elettorale aggravata legata alle amministrative di Rende del 2019.
Il Tribunale aveva assolto gli imputati con formula piena, ritenendo non dimostrata l’esistenza di un accordo corruttivo. Nella sentenza si legge infatti che «l’ipotesi accusatoria sia rimasta indimostrata», aggiungendo che «non essendo emerso che il Manna abbia formulato promesse di assunzione o altre promesse illecite» e che «non v’è prova di alcun accordo corruttivo intercorso tra Manna Marcello, Briguori Agostino e Manzo Antonio».
La ricostruzione dell’accusa: un patto mediato da Briguori e Manzo
Secondo l’appello firmato dal pm Corrado Cubellotti, la ricostruzione accusatoria si fonda principalmente sugli esiti delle intercettazioni e su riscontri documentali. La Procura sostiene che Manna si sarebbe avvalso della mediazione di Briguori e Antonio Manzo per ottenere voti promettendo assunzioni nelle cooperative sociali legate al Comune.
La chiave di lettura proposta dall’accusa è quella di una triangolazione tra candidato e mediatori. In particolare, si legge che le conversazioni intercettate delineerebbero «una sequenza di incontri, conversazioni ed intese, con le quali il candidato sindaco Marcello Manna si è avvalso della mediazione di Agostino Briguori per il procacciamento di voti».
Secondo la Dda, il ruolo di Manzo emergerebbe dalle captazioni in cui chiarisce le condizioni del suo impegno elettorale, parlando apertamente di contropartite occupazionali: «lui “garantisce i voti” ed il Sindaco, una volta eletto, avrebbe dovuto offrire due cooperative e un posto di lavoro a famiglia».
Il rapporto tra Manna e Briguori
Un passaggio centrale dell’appello riguarda la relazione personale tra Manna e Briguori. La Procura sottolinea come il Tribunale abbia attribuito tale rapporto esclusivamente alla pregressa attività difensiva svolta dall’avvocato nei confronti di Briguori, ritenendolo un elemento neutro.
Al contrario, l’accusa ritiene che proprio quel legame professionale rafforzasse la consapevolezza del contesto criminale: «La conoscenza tra Briguori e Manna deriva anche dal fatto che Manna è stato legale di Briguori in vicende giudiziarie», circostanza che secondo la Dda dimostrerebbe la piena consapevolezza della caratura dell’interlocutore.
Sempre in questa prospettiva, la Procura valorizza anche il tema dell’intervento sull’Università della Calabria. In alcune conversazioni, sostiene l’appello, Briguori avrebbe chiesto a Manna di intercedere presso l’ateneo per una controversia legata ai locali occupati da società a lui riconducibili.
Il ruolo di Manzo e la raccolta dei voti
Ampio spazio è dedicato alla posizione di Antonio Manzo, già condannato in abbreviato. La Dda evidenzia come l’attività di procacciamento voti si sarebbe concretizzata anche attraverso il coinvolgimento di specifiche famiglie del territorio.
Viene citato l’episodio relativo al quartiere Nogiano, dove intercettazioni e servizi di osservazione avrebbero documentato la mobilitazione di nuclei familiari a sostegno della lista collegata a Manna. In particolare, l’appello richiama la partecipazione al comizio elettorale e il collegamento con le preferenze ottenute da un candidato della coalizione.
Per la Procura, tali elementi rappresenterebbero «concreti riscontri in ordine all’esistenza dell’accordo elettorale corruttivo».
La critica al metodo valutativo del Tribunale
Uno dei punti più duri dell’impugnazione riguarda il metodo di valutazione adottato dal collegio di primo grado. La Dda parla esplicitamente di lettura parcellizzata delle prove, sostenendo che il Tribunale avrebbe operato una valutazione «atomistica, parcellizzata o, comunque, eccentrica del materiale probatorio».
In particolare, l’accusa contesta la sottovalutazione delle intercettazioni tra terzi; il peso attribuito all’assenza di contatti diretti tra Manna e Manzo; la mancata valorizzazione dei riscontri esterni.
Richiamando giurisprudenza di legittimità, l’appello evidenzia che «il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi può costituire fonte probatoria diretta», anche senza ulteriori riscontri.
Il nodo del metodo mafioso
La Procura insiste anche sulla contestazione dell’aggravante mafiosa, collegandola alla caratura dei mediatori. Nell’atto si richiama il principio secondo cui il metodo mafioso può manifestarsi anche in forma implicita, senza minacce esplicite.
Viene citata la giurisprudenza secondo cui l’aggravante è configurabile anche attraverso un messaggio intimidatorio “silente”, quando la forza del contesto criminale rende superflua l’esplicitazione della minaccia.
Secondo l’accusa, la «notoria caratura criminale di Manzo» e i collegamenti di Briguori con ambienti mafiosi renderebbero applicabile l’aggravante.


