Respinto il ricorso del Comune contro l’ingiunzione da 2.286 euro: per i giudici gli atti presupposti erano stati notificati
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La Cassazione ha respinto il ricorso del Comune di San Basile nella controversia sul pagamento di un contributo consortile di bonifica da 2.286,38 euro richiesto da Area Srl, agente della riscossione del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino. La quinta sezione civile, con ordinanza pubblicata il primo maggio 2026, ha confermato la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che aveva già rigettato l’appello dell’ente.
Al centro del contenzioso c’era l’ingiunzione di pagamento notificata al Comune. L’amministrazione comunale sosteneva che l’atto fosse illegittimo perché non preceduto dalla regolare notifica degli atti presupposti, cioè degli avvisi di accertamento e di quantificazione del contributo. Secondo il Comune, le raccomandate prodotte in giudizio da Area Srl non avrebbero contenuto veri atti di liquidazione del tributo, ma soltanto una richiesta formale di pagamento.
La Corte tributaria regionale aveva però ritenuto provata la notifica degli atti precedenti. In particolare, aveva evidenziato che l’agente della riscossione aveva depositato le ricevute postali relative alle raccomandate con cui erano stati notificati gli avvisi di accertamento e determinazione dell’importo. Da qui la conseguenza giuridica: una volta consolidata la pretesa tributaria per mancata impugnazione degli atti prodromici, non era più possibile contestare nel giudizio sull’ingiunzione il merito del contributo consortile.
La Cassazione ha condiviso questa impostazione. Il primo motivo del ricorso è stato giudicato inammissibile anche perché formulato in modo “misto”, mettendo insieme violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo. Per la Suprema Corte, una simile tecnica difensiva finisce per attribuire impropriamente al giudice di legittimità il compito di ricostruire e separare le singole doglianze.
I giudici hanno inoltre escluso che vi fosse stata omessa pronuncia. La Corte regionale, infatti, si era espressamente pronunciata sulla questione decisiva, affermando che l’ingiunzione era stata preceduta dalla notifica degli atti di accertamento e quantificazione. La diversa lettura proposta dal Comune, secondo la Cassazione, avrebbe richiesto un nuovo apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità.
Respinte anche le ulteriori doglianze sull’impugnabilità degli atti e sulla mancata indicazione delle modalità di ricorso. Anche in questo caso, la Cassazione ha rilevato che il giudice regionale aveva qualificato gli atti presupposti come veri avvisi di accertamento e determinazione del contributo. Il Comune, però, non aveva riportato in modo autosufficiente il contenuto rilevante di quegli atti né aveva indicato specificamente i criteri interpretativi violati.

