Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato prescritti i reati contestati all’ex sindaco di Bisignano, Umile Bisignano, condannato dal tribunale di Cosenza a una pena pecuniaria rispetto alle accuse di natura ambientale mosse anche nei confronti dell’ex primo cittadino facente funzioni della città di Sant’Umile, Damiano Grispo, il cui ricorso è stato dichiarato infondato.
In realtà, gli ermellini hanno stabilito che i capi d’accusa formulati nei confronti di Umile Bisignano erano già interessati dalla prescrizione prima che venisse emessa la sentenza di primo grado, pervenuta l’11 gennaio del 2021, con la quale il giudice monocratico Francesca Familiari, da poche settimane passata alla sezione fallimentare del tribunale di Cosenza, aveva condannato tutti gli imputati.
Sversamento di reflui fognari a Bisignano, cosa contestava la procura di Cosenza
Secondo la procura di Cosenza, Bisignano, Grispo, Cerlino e Ritacco (gli ultimi due funzionari comunali), tra gennaio 2015 e il 25 febbraio 2016, avrebbero omesso di adottare i dovuti interventi tecnici e operativi, finalizzati alla manutenzione delle rete fognaria del Comune di Bisignano, in un punto soggetto a guasto, determinando in questo modo lo sversamento sul terreno di proprietà della società Consuleco s. r. l. di reflui fognari, fuoriusciti all’esterno della vasca di collettamento delle reti fognarie di Bisignano centro e di località Cocozzello. Questo aveva determinato la condanna a 3mila euro di ammenda ciascuno, oltre che al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile – da liquidarsi separatamente – e alla rifusione delle spese di costituzione della stessa parte civile.
L’inchiesta era nata dalle denunce presentata da Vincenzo Morise, in relazione ad alcuni sversamenti di reflui fognari avvenuti in un terreno di proprietà della Consuleco s.r.l. da lui amministrata, la quale, all’epoca dei fatti gestiva un impianto di depurazione delle acque nel comune di Bisignano.
Il ricorso presentato dalla difesa di Umile Bisignano
Nel ricorso proposto dall’avvocato Nicola Carratelli, difensore di Umile Bisignano, si evinceva che all’ex sindaco di Bisignano non potevano essere attribuite responsabilità in relazione ai reati contestati per condotte successive alla cessazione da tale carica, «il cui venir meno ha comportato anche l’obbligo, oltre che il correlativo potere, di attivazione per far cessare le situazioni antigiuridiche contestate e attribuite ai comportamenti negligenti od omissivi addebitati al ricorrente medesimo quale sindaco, cosicché non possono essere ravvisate responsabilità a suo carico per fatti successivi alla cessazione da tale ufficio e al venir meno dei corrispondenti obblighi e poteri».
Il secondo aspetto valutato è quello della prescrizione. «Anche volendo attribuire ai reati contestati natura di illeciti permanenti, come ritenuto dal Tribunale nel disattendere l’analogo rilievo sollevato già nel corso del giudizio di primo grado dalla difesa del ricorrente, non c’è dubbio che la cessazione della permanenza, da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato, si verifica con la cessazione dalla carica alla quale sono correlati gli obblighi di progettazione, controllo, vigilanza, manutenzione e attivazione di cui è stata contestata al ricorrente l’omissione, posto che con il venir meno delle attribuzioni e dei poteri connessi a tale carica gli stessi non sono più esercitabili».
E infine: «Ne consegue, essendo il ricorrente cessato dalla carica di Sindaco del Comune di Bisignano il 31/3/2015, che il termine quinquennale di prescrizione delle condotte addebitate al ricorrente deve computarsi a far tempo da tale ultima data, dalla quale il ricorrente è cessato dalle attribuzioni connesse al suo ufficio e non poteva, quindi, utilmente attivarsi per porre in essere le condotte di cui gli è stata contestata l’omissione o, comunque, l’adempimento negligente». Umile Bisignano, dunque, non dovrà pagare alcunché alla Consuleco s.r.l.