Il Tar del Lazio, lo scorso 18 novembre 2022, ha pubblicato le motivazioni della sentenza emessa sul ricorso presentato dal giudice della Corte d’Appello di Catanzaro, Loredana De Franco, avverso la nomina del Consiglio Superiore della Magistratura, ratificata il 22 marzo 2017, in favore del giudice Piero Santese quale presidente di sezione del tribunale di Cosenza, settore penale, «previo conferimento delle funzioni semi-direttive giudicanti di primo grado».

Nel reclamo presentato al tribunale amministrativo regionale con sede a Roma, la cui competenza ricade per gli atti deliberati da Palazzo dei Marescialli, il giudice Loredana De Franco denunciava la mancata valorizzazione dell’indicatore specifico di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, ossia la pregressa esperienza non inferiore a cinque anni nelle funzioni di giudice per le indagini preliminari, ovvero di giudice dell’udienza preliminare (Gip/Gup).

Per il ricorrente, inoltre, il giudice Piero Santese aveva meno esperienza in campo penale del magistrato Loredana De Franco. Il giudice aveva evidenziato anche «la mancata valutazione analitica di tutte le esperienze maturate in àmbito giudiziario», e «la maggiore anzianità della ricorrente nei confronti del controinteressato, sebbene il dato temporale è impiegato per affermare la prevalenza di quest’ultimo nella comparazione con altri candidati». E non solo, nel ricorso si faceva menzione anche alla «produttività della ricorrente che riusciva a gestire brillantemente l’accorpamento del Tribunale di Rossano a quello di Castrovillari».

Ricorso contro il giudice Piero Santese, le valutazioni del Tar del Lazio

Prima di entrare nel merito delle doglianze presentate dal giudice Loredana De Franco, la prima sezione del Tar del Lazio ha osservato «come la delibera del Csm in questa sede impugnata si basa sulla proposta unanime formulata dalla V commissione consiliare in favore dell’odierno controinteressato. Va poi parimenti evidenziato come a mezzo del ricorso non viene in alcun modo contestata la decisione dell’organo di autogoverno nella parte in cui ricostruisce le carriere dei candidati, incentrandosi le doglianze sul procedimento di valutazione e comparazione dei profili».

Secondo il Tar del Lazio, la delibera del Plenum del Csm non è viziata da illegittimità. «Il bando pubblicato dal Csm – si legge nella sentenza – prevedeva che l’incarico di presidente di sezione fosse assegnato nel “settore penale”, non essendo il Tribunale di Cosenza dotato di posto di presidente di sezione Gip/Gup in pianta organica». E ancora: «Conseguentemente, essendo l’articolazione interna al “settore penale” rimessa al capo dell’ufficio sarebbe possibile (tramite variazione tabellare) “spostare” il titolare dell’incarico semi-direttivo dalla “sezione Gip/Gup” a quella “dibattimentale”: tale circostanza rende evidente l’irrilevanza della pregressa esperienza di Gip/Gup nella valutazione delle attitudini a ricoprire il posto bandito».

«Il Csm – scrivono ancora i giudici del Tar del Lazio – non ometteva alcuno degli elementi di valutazione sottoposti dai candidati, accordando poi preferenza al dott. Santese anche in ragione della pluralità delle esperienze maturate: in tal senso, non appare irragionevole valorizzare un percorso più articolato e meno specializzato potendo essere ciò una circostanza che evidenzia una particolare attitudine dirigenziale. Circostanza, poi, che appare corroborata dai risultati ottenuti dal controinteressato nella gestione del settore civile del Tribunale di Palmi: ciò non significa negare importanza al lavoro della dott.ssa de Franco, essendo lo stesso stato riconosciuto nel provvedimento impugnato».

E infine, «in riferimento, poi, all’anzianità di servizio, deve osservarsi come essa costituisca un criterio residuale cui ricorrere in via sussidiaria allorquando i profili attitudinali dei candidati si equivalgano, pertanto, una volta acclarata la prevalenza del controinteressato secondo una valutazione logica e coerente risulta irrilevante la maggiore anzianità nel ruolo vantata dalla ricorrente». In conclusione, «il dott. Santese risulta maggiormente idoneo alla copertura del posto da assegnare».