La denominazione attribuita in base alla reputazione del prodotto. Il presidente del Consorzio che riunisce 56 produttori calabresi: «Coinvolte tutte le diverse piante coltivate a livello regionale. Il prezzo sul mercato adesso aumenterà, ma sarà garanzia di alta qualità».
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La Commissione europea ha approvato la domanda di registrazione del marchio IGP – Indicazione Geografica Protetta – per il Peperoncino di Calabria. La notizia era attesa da tempo, e arriva a coronamento di un lungo percorso normativo, avviato nel lontano 2019.
Pietro Serra – presidente del Consorzio Peperoncino di Calabria, del quale fanno parte attualmente cinquantasei aziende equamente distribuite su tutto il territorio regionale – non nasconde l’orgoglio e la soddisfazione: «Voglio ringraziare prima di tutto i soci del Consorzio che, sin da subito, hanno creduto in questo ambizioso progetto, e l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo che, da quando si è insediato, è sempre stato al nostro fianco. Il primo benefit sarà di natura economica. Il prezzo aumenterà, ma il marchio IGP è garanzia di alta qualità, con il prodotto tracciato dalla coltivazione alla commercializzazione».
È importante precisare che il marchio IGP è stato registrato non in base alla tipicità del Peperoncino di Calabria – considerata la varietà delle tipologie prodotte – ma alla sua reputazione. Pur tuttavia, ci sono delle caratteristiche precise alle quali, d’ora in poi, bisognerà fare riferimento. Il presidente del Consorzio Pietro Serra le sintetizza così: «Il primo parametro è quello della piccantezza, la cui graduazione non deve superare le cinquemila unità scoville, per i peperoncini freschi, quelli frantumati e per le collane. Il secondo parametro è rappresentato dall’umidità, che non deve andare oltre il quindici percento». Adesso i produttori del Consorzio dovranno osservare meticolosamente il disciplinare, che del resto hanno già sottoscritto nel momento in cui hanno aderito al Consorzio.
Varietà di peperoncino
La denominazione Peperoncino di Calabria designa i frutti freschi ed essiccati appartenenti alle varietà Amando, Barbarian, Corpo di capra, Cayenna, Ciliegia, Pinocchio, Red Devil, Rodeo, Picaro, Shakira, Trottolino amoroso, Vulcan, Sigaretta, Calabrese, Pizzitano, Jalapeno. Le fasi della produzione del Peperoncino di Calabria IGP – che devono avvenire nell’ambito della zona geografica – sono le seguenti: coltivazione, raccolta, essiccazione del prodotto intero, preparazione di filari o collane, riduzione del prodotto in pezzi e macinazione in polvere o scaglie.
Proprietà fisiche
Forma. Le diverse varietà di «Peperoncino di Calabria» si caratterizzano per una forma
conica, conica-allungata, affusolata leggermente ovale, affusolata con una punta all'apice ricurva, della
lunghezza variabile tra i 3 e i 25 cm, oppure tonda, simile a quella delle ciliegie, del diametro variabile da 1 a 4 cm. I frutti devono essere dotati di peduncolo verde, interi, esenti da macchie e prive di sostanze estranee visibili. Polpa. Per tutte le varietà: per il solo prodotto fresco: compatta e di tessitura consistente. Proprietà chimico-fisiche: umidità per il prodotto essiccato (intero, in pezzi, macinato in scaglie e in polvere): umidità consentita: massimo 15. Proprietà organolettiche - Colore. Per il prodotto fresco: rosso (il frutto non maturo ha colore verde o giallo); per il prodotto essiccato (intero, in pezzi, macinato in scaglie e in polvere): da rosso mattone a rosso carminio intenso (rosso scuro intenso), con parti gialle solo per il prodotto con seme.
Odore: aroma penetrante, intenso caratteristico, con note erbacee e fruttate per il prodotto fresco.
Commercializzazione
Il «Peperoncino di Calabria» può essere immesso al consumo confezionato o sfuso, secondo le seguenti modalità: fresco - sfuso: a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti un'etichetta, posta bene in vista, che riporti le stesse informazioni previste per le confezioni.
Confezionato: in contenitori di diverso materiale fino a un massimo di 1 kg. Nelle relazioni intra-commerciali o nel caso di prodotto destinato all'industria di trasformazione, il prodotto fresco può essere trasportato in contenitori di diverso materiale di capienza fino ad un massimo di 250 kg di peso recanti un'etichetta, posta bene in vista, che riporti le stesse informazioni previste per le confezioni. Essiccato, in «collane o filari»: di lunghezza compresa tra 20 e 120 cm che possono essere venduti sfusi o imballati in buste. In cartoni o sottovuoto. Intero o in pezzi: in contenitori di diverso materiale di peso massimo di 3 kg. Macinato o triturato: con o senza semi, in scaglie o in polvere e commercializzato in contenitori di diverso di peso
massimo di 10 kg. Tutte le confezioni devono essere sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa. La fase di confezionamento (sia del fresco che dell'essiccato) può essere effettuata anche al di fuori del territorio regionale.
Etichettatura
Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato
Il prodotto «Peperoncino di Calabria IGP» viene immesso al consumo con la denominazione «Peperoncino di Calabria IGP» accompagnata dal logo della denominazione e dal simbolo grafico europeo dell'IGP; eventuali indicazioni relative allo stato fisico possono essere specificate nella denominazione di vendita come di seguito indicato: «Peperoncino di Calabria IGP» fresco per il prodotto non essiccato; «Peperoncino di Calabria IGP» essiccato in collane o filari per il prodotto essiccato venduto in collane o filari; «Peperoncino di Calabria IGP» essiccato intero o in pezzi per il prodotto essiccato venduto intero o in pezzi; «Peperoncino di Calabria IGP» essiccato a scaglie o in polvere per il prodotto essiccato venduto triturato a scaglie o macinato in polvere. L'etichettatura prevede l'apposizione dell'etichetta sul contenitore utilizzato, nella quale devono essere riportate le informazioni previste sopra riportate; nel caso di prodotto essiccato in collane o filari venduti sfusi, tali informazioni sono riportate in apposito cartellino applicato al filo.
È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. Tuttavia, è ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati (purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore), dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare. Per il peperoncino essiccato è anche possibile riportare in etichetta informazioni sulla modalità di trasformazione (asciugato al naturale o in forno). La denominazione «Peperoncino di Calabria IGP» sarà graficamente accompagnata da un logo come di seguito rappresentato: descrizione concisa della zona geografica. La zona di produzione del «Peperoncino di Calabria» comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Calabria.

