Castrolibero, per il Riesame Ernesto Foggetti è attendibile: «Patto elettorale tra Greco, Figliuzzi e il clan»
Nel darvi notizia della richiesta di misura cautelare avanzata dalla Dda di Catanzaro non accolta dal tribunale del Riesame in sede di Appello, avevamo spiegato che le motivazioni dei giudici erano da leggere attentamente perché cambieranno certamente la prospettiva processuale dei singoli indagati. E tra questi non possiamo non soffermarci sulle posizioni di Orlando Greco, Aldo Figliuzzi
Nel darvi notizia della richiesta di misura cautelare avanzata dalla Dda di Catanzaro non accolta dal tribunale del Riesame in sede di Appello, avevamo spiegato che le motivazioni dei giudici erano da leggere attentamente perché cambieranno certamente la prospettiva processuale dei singoli indagati. E tra questi non possiamo non soffermarci sulle posizioni di Orlando Greco, Aldo Figliuzzi e sulle dichiarazioni di Ernesto Foggetti.
Cosenza Channel ha anticipato in esclusiva i contenuti del provvedimento, parlando di mancanza di esigenze cautelari per alcuni capi d’accusa e mancanza dei gravi indizi di colpevolezza per altri. Abbiamo fornito l’unica versione corretta presente sugli organi d’informazione calabrese. E ora entriamo nel dettaglio.
Il collegio giudicante non ha condiviso alcune delle valutazioni fatte dal gip Distrettuale Assunta Maiore nell’ordinanza di custodia cautelare, quelle inerenti il primo capo d’accusa che riguarda il reato di corruzione elettorale aggravato dal metodo mafioso.
Il provvedimento del Riesame ricostruisce tutte le fasi processuali: dalla richiesta di misura cautelare all’ordinanza del gip Distrettuale, dal ricorso della Dda di Catanzaro alle istanze presentate dal collegio difensivo. Ci sono i capi d’accusa e le motivazioni con le quali l’attuale procuratore capo di Paola Pierpaolo Bruni aveva criticato le valutazioni espresse dal giudice Maiore, in particolare modo sulle propalazioni rese dal pentito Ernesto Foggetti, punto di raccordo delle indagini svolte dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza.
Per la pubblica accusa, nonostante Foggetti avesse chiarito in un secondo verbale come, quando e perché si sarebbero verificati i fatti contestati, il pentito è pienamente credibile e attendibile sia per la ricostruzione fornita sia per tutte le dichiarazioni rese che hanno portato a sentenze di condanne contro mafiosi cosentini.
Proprio su questo punto, nelle ultime pagine del provvedimento, i giudici scrivono: «Il collegio ritiene di non poter seguire il primo giudice allorché pone la rilevata divergenza nelle dichiarazioni rese» da Ernesto Foggetti «come indice e sintomo di non genuinità delle dichiarazioni rese con riguardo al riferito patto elettorale tra gli esponenti politici di Castrolibero e la cosca Bruni».
E ancora: «La valutazione di attendibilità e credibilità» di Foggetti «deve essere condotta avendo come punto di riferimento non già la singola affermazione – che può rilevarsi più o meno precisa specie quando le dichiarazioni attengono a un contesto collaborativo articolato in vicende che non hanno un’unica e precisa collocazione temporale ma, al contrario, si manifestano nell’arco di un lungo periodo, anche di anni, in cui compaiono sempre gli stessi protagonisti, per cui è possibile che un episodio, anche rilevante, venga collocato in un contesto temporale diverso da quello effettivo – quanto, invece, la complessiva dichiarazione, in positivo, di individuare un filo conduttore, dotato di logicità e coerenza, delle propalazioni, e in negativo, di escludere profili di falsità nelle vicende riferite».
Tradotto: le accuse di Foggetti non sono calunnie. Le dichiarazioni di Foggetti – evidenziano i giudici – «si prestano ad essere considerate come complessivamente dotate di attendibilità e credibilità», in riferimento agli episodi riportati per le elezioni comunali di Castrolibero nel 2008.
Il Riesame aggiunge: «Si tratta di dichiarazioni nelle quali il menzionato collaboratore di giustizia fa espresso riferimento a incontri con Figliuzzi Aldo e Greco Orlando, alla esplicita richiesta di costoro al procacciamento di voti in loro favore dietro un corrispettivo in denaro e di sistemazione lavorativa di affiliati alla cosca Bruni, a riunioni avvenute presso l’autolavaggio S. Francesco, luogo di abituale riunione della cosca, per organizzare la campagna elettorale del Comune di Castrolibero, ai soggetti presenti alle riunioni e che hanno partecipato alla raccolta di voti in favore di Greco e Figliuzzi, alla erogazione di somme di denaro in parte di questi ultimi per compensare gli affiliati per l’attività, le spese per la benzina, l’attività di affissione dei manifesti e per le spese relative all’attività di procacciamento dei voti, all’attività concretamente poste in essere per la raccolta dei voti, alla consegna della somma finale di 20mila pattuita per l’esito positivo delle elezioni», episodio quest’ultimo che secondo i giudici del Riesame non è stato provato e contenuto nel capo 3) della rubrica.
Alle dichiarazioni di Ernesto Foggetti, sottolineano i giudici, si aggiungono quelle dei pentiti Marco Massaro, Roberto Violetta Calabrese ed Edyta Alexandra Kopaczynska, tutti a conoscenza del presunto patto elettorale tra i politici e il clan “Bruni”.
Valutazioni del Riesame che portano al riconoscimento della gravità indiziaria per il primo capo d’accusa. «Le considerazioni esposte conducono, ad avviso del collegio, a ritenere integra la gravità indiziaria riguardo alla costituzione di un patto elettorale tra Orlandino Greco e Aldo Figliuzzi con la cosca Bruni per la competizione relativa alle elezioni del consiglio comunale di Castrolibero nell’anno 2008, così come da contestazione riportata nel capo 1) della provvisoria rubrica». Non sono state ravvisate le esigenze cautelari né sotto il profilo dell’inquinamento probatorio né sotto il profilo del pericolo della reiterazione del reato. (Antonio Alizzi)