Sparatoria a Belvedere Marittimo, «carenza indiziaria per Brusca e Iorio»
La seconda sezione penale della Cassazione smonta l'ordinanza del Riesame e impone un nuovo giudizio cautelare
La seconda sezione penale della Cassazione non ha dubbi: le posizioni di Attilio Brusca e Lorenzo Iorio presentano un’evidente carenza indiziaria. Parliamo della sparatoria avvenuta a Belvedere Marittimo il 13 marzo del 2021, nel corso della quale un buttafuori fu attinto da colpi d’arma da fuoco.
In un altro servizio avevamo anticipato la decisione della Cassazione riguardo ai due indagati, oggi invece pubblichiamo le motivazioni degli ermellini. In tal senso, decisivo il ricorso presentato dall’avvocato Cesare Badolato del foro di Cosenza, difensore di entrambi gli inquisiti.
Sparatoria a Belvedere Marittimo, le motivazioni “conformi” su Attilio Brusca e Lorenzo Iorio
La Cassazione si esprime in maniera uniforme circa le posizioni di Attilio Brusca e Lorenzo Iorio. «L’ordinanza in esame», ovvero quella del Riesame di Catanzaro, «non risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari e ha reso una motivazione carente riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente» sia nel caso di Brusca che in quello di Iorio «contestata con il primo motivo del ricorso» presentato non solo dall’avvocato Badolato ma anche dal collega Giancarlo Greco.
«Difatti, il Tribunale non ha chiarito adeguatamente come si fosse giunti all’individuazione del ricorrente come uno dei soggetti presenti sul luogo del delitto, che avevano aggredito la vittima dopo che il coindagato Luca Occhiuzzi le aveva inferto un colpo di pistola alla gamba».
Il video della discordia
«Il provvedimento impugnato – proseguono gli ermellini – pur facendo riferimento a un video, filmato dalla persona offesa prima che venisse aggredita e poi consegnato alla polizia giudiziaria, nonché a un altro video, girato» da un soggetto «presente ai fatti, non ha chiarito se il ricorrente fosse stato effettivamente immortalato da tale video in modo chiaro, ovvero se la sua identificazione, come si sostiene in ricorso citando anche il contenuto di una specifica annotazione di polizia giudiziaria, fosse stata suggerita da una fonte confidenziale, anche tenuto conto del tempo intercorso, pari a circa un mese e mezzo, tra la prima individuazione fotografica di Luca Occhiuzzi, effettuata dalla vittima subito dopo il fatto (26 giugno 2021) e quella relativa all’indagato, avvenuta il 10 agosto 2021».
«Del pari, non risultano chiare nemmeno le modalità con cui è avvenuta l’individuazione fotografica da parte della persona offesa, pur avendo il ricorrente, già con la richiesta di riesame, espresso censure in proposito» si legge ancora nel provvedimento della Cassazione.
«Sminuiti gli elementi in favore di Lorenzo Iorio»
Infine, in relazione alla posizione di Lorenzo Iorio, «il Tribunale è pervenuto alla valutazione di attendibilità della persona offesa senza nulla dire sulle modalità con le quali è stato effettuato il riconoscimento, sulla qualità e tipologia delle foto e sulla loro eventuale assimilabilità al contenuto del video».
«Le anzidette carenze risultano ancora più rilevanti se si consideri che il ricorrente ha offerto elementi deponenti per la sua assenza dal locale, quali le dichiarazioni di alcuni testi e i messaggi scambiati dall’altro indagato con la sua fidanzata lungo l’arco della giornata del 26 giugno 2021, dai quali emerge che egli non poteva essere presente sul luogo del delitto, essendo impegnato in una battuta di pesca a decorrere dal pomeriggio e fino alla notte. Elementi, questi, che pur concordanti tra loro, sono stati dal Tribunale frettolosamente sminuiti nella loro portata sol perché provenienti da amici o familiari del ricorrente».
Motivazione non convincente su Attilio Brusca
In conclusione, la Cassazione ritiene che nel nuovo giudizio il Riesame di Catanzaro, affrontando le questioni circoscritte alle presunte responsabilità penali di Attilio Brusca, dovrà «adeguatamente confrontarsi con la versione difensiva, sulla quale, anche in questo caso, il Tribunale, non avendo fornito una chiara rappresentazione delle emergenze a carico del ricorrente, non ha offerto una motivazione convincente, non tenendo conto della convergenza tra quanto dichiarato dai testi a discarico ed il contenuto dei numerosi messaggi intercorsi tra l’indagato e la sua fidanzata lungo l’arco della giornata del 26 giugno 2021, dai quali emerge che egli non poteva essere presente sul luogo del delitto essendo impegnato in una battuta di pesca a decorrere dal pomeriggio e fino alla notte».