mercoledì,Marzo 19 2025

Recovery, ecco perché Francesco Patitucci spera nel Riesame di Catanzaro

La Cassazione ha invece confermato la solidità del quadro accusatorio, rilevando che le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia facevano riferimento al ruolo del boss nel traffico di stupefacenti e al cosiddetto "sistema Cosenza"

Recovery, ecco perché Francesco Patitucci spera nel Riesame di Catanzaro

La Corte di Cassazione si è espressa sul ricorso presentato da Francesco Patitucci, considerato un esponente di vertice della ’ndrangheta a Cosenza e indagato per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Con la sua decisione, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti, rinviando gli atti al Tribunale di Catanzaro affinché venga effettuato un nuovo esame della misura restrittiva.

La difesa di Patitucci, rappresentata dagli avvocati Laura Gaetano e Marcello Manna, aveva sollevato una serie di eccezioni, tra cui la nullità dell’ordinanza per difetto di autonoma valutazione da parte del giudice, la violazione del principio del ne bis in idem e l’errata esclusione della retrodatazione della misura cautelare. Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la tesi secondo cui il materiale probatorio alla base della nuova ordinanza fosse già presente nel fascicolo del procedimento denominato “Reset“, nel quale Patitucci era già stato destinatario di una misura cautelare per reati associativi. Secondo la difesa, i nuovi elementi a carico dell’indagato, come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Greco e Barone, non avrebbero aggiunto nulla di sostanzialmente diverso rispetto alle risultanze investigative già note al pubblico ministero.

La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla questione della retrodatazione della misura cautelare, accogliendo l’argomentazione secondo cui i reati contestati a Patitucci nel nuovo procedimento erano già desumibili dal materiale investigativo del caso “Reset”. Per questo motivo, il Tribunale dovrà ora riesaminare se l’ordinanza cautelare sia stata emessa in violazione dell’articolo 297 del codice di procedura penale, il quale prevede che in presenza di procedimenti connessi la misura cautelare successiva debba essere considerata in continuità con quella precedente, con conseguente retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia.

Gli altri motivi di ricorso sono stati respinti. La Corte ha giudicato infondata la contestazione della difesa sul ne bis in idem, affermando che le due imputazioni – una relativa all’associazione mafiosa e l’altra al traffico di stupefacenti – non sono sovrapponibili in quanto caratterizzate da elementi distintivi. È stata ritenuta inammissibile anche la doglianza sulla presunta assenza di proroghe nei termini delle indagini preliminari, non avendo la difesa fornito elementi sufficienti a smentire la ricostruzione del Tribunale. Per quanto riguarda la gravità indiziaria, la Cassazione ha confermato la solidità del quadro accusatorio, rilevando che le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia facevano riferimento al ruolo di Patitucci nel traffico di stupefacenti e al cosiddetto “sistema Cosenza“.

Articoli correlati