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L’avvocato Federico Montalto, cassazionista e tra i primi in Italia perfezionati in diritto e management dello sport fin dal 1999, ha commentato la penalizzazione di -4 inflitta al Cosenza. «I soggetti sono tenuti all’osservanza del Codice e ovviamente la società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. Tuttavia, ritengo severe le sanzioni comminate. I legali – dice – hanno eccepito una serie di circostanze attenuanti».
In merito alla penalizzazione di -4 punti inflitta al Cosenza, l’avvocato spezza una lancia a favore della vecchia dirigente. «Non avendo visto le carte processuali posso parlare solo in linee generali. Mi sento di esprimere la mia vicinanza al Cosenza e a Roberta Anania – evidenzia -. Sono fiducioso che la Corte d’Appello, in applicazione dell’articolo 13 comma 2 del codice di giustizia sportiva, possa prendere in considerazione le circostanze attenuanti. Il Collegio difensivo, comunque, è composto da luminari della materia come i legali dello studio Tonucci, De Gregorio e Fantini e Lubrano. Ragion per cui sia il Cosenza sia Anania sono in buone mani».
Il Cosenza e la penalizzazione di -4
Alla Gazzetta del Sud spiega che «le società professionistiche sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, contributi Inps, del fondo di fine carriera e dei relativi emolumenti. Questa sentenza citata dal Tribunale federale nazionale però non fa giurisprudenza e non prova nulla sui comportamenti rilevati sul piano disciplinare e nulla soprattutto sull’irrogazione e applicazione delle sanzioni comminate». «Mi auguro – ribadisce Montalto sulla Penalizzazione inflitta al Cosenza di -4 punti – che la Corte diminuisca le sanzioni, tenendo conto dell’assenza di recidiva per Anania e per il Cosenza, ristabilendo inoltre il principio di par condicio della competizione sportiva, un principio cardine dell’ordinamento sportivo».
Per l’avvocato, infatti, «L’organo di secondo grado ha più volte sentenziato, con conferma delle statuizioni davanti al Collegio di garanzia del Coni, che il giudicante può porre in considerazione le circostanze attenuanti, nei limiti della sanzione da applicare per il Cosenza e diminuendo le sanzioni applicate anche al di sotto dei minimi edittali per Anania». Come noto,

