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Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata andata sostenitori delle Società Brescia, Genoa, Modena, Parma, Perugia, Pisa e Spal hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. PARMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio collaboratore, non inserito in distinta, al 20° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, rivolto un’espressione offensiva ad un calciatore della squadra avversaria.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ADORNI Davide (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
DANZI Andrea (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CURADO Marcos (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DALLE MURA Christian (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DI TACCHIO Francesco (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ESPOSITO Salvatore (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
FALASCO Nicola (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
KARACIC Fran (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
NEDELCEARU Ionut (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
PERTICONE Romano (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
WISNIEWSKI Przemyslaw (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ZARO Giovanni (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).