Accolto il ricorso di Marco Spizzirri contro il diniego all’accesso documentale. Il Comune dovrà provvedere entro trenta giorni dalla notifica della sentenza
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Il Tar della Calabria ha accolto il ricorso presentato da Marco Spizzirri contro il Comune di Spezzano della Sila e ha ordinato all’ente di consegnare la documentazione richiesta in relazione a un intervento edilizio autorizzato a Camigliatello Silano. La decisione è stata assunta dalla seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale nella camera di consiglio del primo luglio 2026.
Spizzirri, assistito dall’avvocato Enrico Morcavallo, aveva impugnato il diniego opposto dal Comune all’istanza di accesso agli atti. La richiesta era stata presentata da Marco e Fiorino Spizzirri in qualità di comodatari di alcuni immobili situati in via Roma e di titolari dell’impresa “Sila Smile”, con sede negli stessi locali.
L’istanza riguardava il permesso di costruire numero 1 del 2025, rilasciato per un intervento in un’area adiacente, e i relativi elaborati tecnici. Erano stati chiesti anche i documenti sulla rete fognaria comunale di via Corrado Alvaro, i pareri degli enti coinvolti, gli atti relativi a precedenti malfunzionamenti della rete, le autorizzazioni riguardanti il dehors e i servizi igienici, oltre alla documentazione amministrativa collegata all’attività di ristorazione “Silafunghi Campanaro”.
Il Comune aveva negato l’accesso sostenendo che mancasse un interesse diretto, concreto e attuale e che la richiesta avesse una finalità meramente esplorativa. Nel giudizio si era costituito anche Roberto Campanaro, assistito dall’avvocato Giuseppe Carratelli, il quale aveva contestato, tra gli altri aspetti, la legittimazione del comodatario, la genericità dell’istanza e il collegamento tra i documenti richiesti e la tutela della posizione giuridica del ricorrente.
Il Tar ha respinto queste eccezioni. Secondo il collegio, il rapporto di comodato, lo svolgimento dell’attività d’impresa nei locali e la presenza di una servitù tra i fondi costituiscono elementi astrattamente idonei a giustificare diverse iniziative giudiziarie collegate ai lavori autorizzati. Nel giudizio sull’accesso, precisa la sentenza, non spetta né all’amministrazione né al giudice anticipare valutazioni sulla strategia processuale che il ricorrente potrebbe adottare.
È stata disattesa anche l’eccezione relativa alla presunta tardività della richiesta, fondata sul decorso del termine per impugnare il permesso di costruire. L’annullamento del titolo edilizio, osservano i giudici, rappresenta soltanto una delle possibili azioni a disposizione dell’interessato e non esaurisce le forme di tutela astrattamente praticabili.
Per il Tribunale amministrativo, inoltre, la richiesta non era generica né finalizzata a un controllo indiscriminato sull’attività del Comune. I documenti risultavano individuati attraverso gli estremi disponibili oppure mediante uno specifico collegamento con gli interventi e gli immobili interessati.
Il Comune dovrà quindi consegnare gli atti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza da parte del ricorrente. Qualora parte della documentazione non esista, non sia mai stata formata o non sia nella disponibilità dell’ente, il responsabile dell’ufficio dovrà dichiararlo e spiegare dettagliatamente le ragioni dell’impossibilità di esibirla.
Il Tar ha infine condannato il Comune di Spezzano della Sila e Roberto Campanaro al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, quantificate in duemila euro ciascuno, oltre agli oneri previsti dalla legge.

