Confermato il diniego al colloquio audiovisivo tra Antonio e il padre Fioravante: prevalgono le esigenze di sicurezza indicate dalla Dda di Catanzaro
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La Corte di Cassazione ha confermato il diniego al colloquio audiovisivo tra Antonio Abbruzzese, detenuto in regime di 41-bis, e il padre Fioravante Abbruzzese, rigettando il ricorso presentato contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano. I giudici hanno ritenuto prevalenti le esigenze di sicurezza evidenziate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro rispetto al diritto del detenuto di mantenere rapporti con il familiare.
Il procedimento
La vicenda nasce dal provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Milano aveva negato ad Antonio Abbruzzese l'autorizzazione a effettuare un colloquio mediante collegamento Skype con il padre, anch'egli detenuto.
In una prima fase il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto il reclamo del detenuto. Tuttavia, il Ministero della Giustizia aveva impugnato quella decisione davanti alla Cassazione, che aveva annullato il provvedimento rilevando la mancata acquisizione del parere della Direzione distrettuale antimafia competente, disponendo quindi un nuovo giudizio.
Il nuovo esame e il parere della Dda
Nel giudizio di rinvio il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha acquisito il parere della Dda di Catanzaro, che si è espressa in senso contrario alla concessione del colloquio.
Secondo i magistrati antimafia, il collegamento audiovisivo avrebbe potuto consentire ai due detenuti di scambiarsi informazioni anche attraverso gesti, espressioni del volto o altri comportamenti non verbali, con possibili ricadute sulle esigenze di sicurezza connesse al regime detentivo speciale. Alla luce di tali valutazioni il Tribunale ha respinto nuovamente il reclamo.
Le ragioni del ricorso
Davanti alla Suprema Corte la difesa di Antonio Abbruzzese ha sostenuto che il padre non fosse più detenuto in regime di 41-bis ma ristretto nel carcere di Sulmona in alta sicurezza e che, pertanto, non fosse necessario acquisire il parere della Dda.
È stato inoltre evidenziato come il sistema di videocollegamento utilizzato dall'amministrazione penitenziaria garantisca elevati standard di sicurezza, essendo costantemente monitorato e interrompibile in qualsiasi momento dagli operatori. La difesa ha infine sottolineato che padre e figlio non hanno colloqui dal 2014 e che il videocollegamento avrebbe consentito l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.
La decisione della Cassazione
La Prima Sezione penale della Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso.
I giudici ricordano che il diritto del detenuto a mantenere i rapporti familiari non viene meno per effetto della detenzione, neppure quando il familiare sia ristretto, ma deve essere costantemente bilanciato con le esigenze di sicurezza pubblica che caratterizzano il regime differenziato previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.
La Suprema Corte ribadisce che i colloqui audiovisivi tra detenuti sottoposti a regime speciale sono astrattamente consentiti, ma possono essere negati quando dal parere della Direzione distrettuale antimafia emergano concreti e rilevanti elementi ostativi.
Prevalgono le esigenze di sicurezza
Nel caso di Antonio Abbruzzese, la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia adeguatamente motivato la propria decisione, valorizzando il contenuto del parere negativo espresso dalla Dda di Catanzaro.
Secondo gli ermellini, il giudice di sorveglianza ha correttamente operato il necessario bilanciamento tra il diritto ai rapporti familiari e le esigenze di prevenzione, ritenendo prevalente il rischio che il colloquio potesse essere utilizzato per trasmettere informazioni incompatibili con le finalità del regime speciale.

